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Sentenza

Sentenza del 06/03/2019 n. 1223 - Comm. Trib. Prov. Palermo

Concessionario della riscossione - ammissibilità della rappresentanza in giudizio con avvocato del libero foro - Riscossione Sicilia s.p.a.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'ammissibilità della costituzione in giudizio di Riscossione Sicilia s.p.a. mediante un avvocato del libero foro. La contestazione si fondava sull'idea che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 156/2015 e dal D.L. 193/2016, il concessionario della riscossione dovesse avvalersi della rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato o comunque fosse soggetto a un regime analogo a quello previsto per Equitalia e per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sentenza ha distinto il sistema siciliano da quello nazionale, rilevando che in Sicilia opera Riscossione Sicilia s.p.a., soggetto non posto in liquidazione e ancora incaricato della riscossione coattiva regionale.

La decisione

La sentenza ha ritenuto ammissibile la rappresentanza in giudizio di Riscossione Sicilia s.p.a. tramite un avvocato del libero foro, anche per giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 156/2015. Il D.L. 193/2016, relativo alla soppressione di Equitalia e alla sua integrazione nell'Agenzia delle Entrate, non è stato ritenuto applicabile al sistema siciliano, caratterizzato da una disciplina e da un concessionario distinti. La contestazione sulla validità della rappresentanza è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • Art. 23 del d.lgs. 546/1992

    Disciplina la costituzione in giudizio del resistente nel processo tributario e rileva ai fini della verifica della regolare rappresentanza processuale.

  • D.L. 193/2016

    Prevede il superamento di Equitalia e il trasferimento delle relative funzioni all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; la sentenza ha ritenuto che tale disciplina non si applichi automaticamente a Riscossione Sicilia s.p.a.

  • D.lgs. 156/2015

    Ha inciso sulla disciplina della rappresentanza e difesa degli enti della riscossione, ma non è stato interpretato come ostativo alla nomina di un avvocato del libero foro da parte di Riscossione Sicilia s.p.a.

  • Deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 288/2017

    È stata valorizzata per confermare che Riscossione Sicilia s.p.a. continuava a essere il soggetto incaricato della riscossione coattiva dei tributi in Sicilia.

Massime di principio

  • La disciplina nazionale relativa alla riorganizzazione di Equitalia non si estende automaticamente a sistemi regionali di riscossione distinti, come quello siciliano.
  • Per stabilire se un concessionario possa difendersi tramite un avvocato del libero foro occorre verificare la sua natura giuridica, la disciplina speciale applicabile e l'eventuale esistenza di disposizioni regionali specifiche.
  • La permanenza in attività del concessionario regionale e l'assenza di una sua messa in liquidazione possono giustificare un regime di rappresentanza processuale diverso da quello previsto per gli enti nazionali della riscossione.
  • Le eccezioni relative alla rappresentanza processuale devono essere valutate in concreto, considerando il soggetto coinvolto e la normativa vigente nel territorio e nel periodo interessato.
  • La soluzione può variare in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrari: è quindi opportuno verificare la giurisprudenza applicabile al momento del giudizio, distinguendo tra Riscossione Sicilia ed Equitalia o Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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