Cassazione Civile, Ordinanza n. 27225/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una società a responsabilità limitata unipersonale chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di un’altra società per crediti da forniture di cappelli e accessori di abbigliamento, maturati in più annualità, con riconoscimento del privilegio generale mobiliare per credito artigiano. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo, negando il privilegio per difetto dei requisiti soggettivi e dimensionali dell’impresa artigiana. L’opposizione ex art. 98 l.fall. era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non provata la prevalenza del lavoro personale del socio unico sul capitale e, inoltre, non dimostrata la non riconducibilità della produzione alla lavorazione in serie, con conseguente superamento dei limiti dimensionali. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva: 1) violazione dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c. e della l. n. 443/1985, sostenendo che il Tribunale avesse valutato in modo solo quantitativo e inadeguato il rapporto tra lavoro e capitale, senza considerare strutture, macchinari, materie prime e la possibile rilevanza qualitativa dell’apporto personale del socio unico; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato apprezzamento di documenti e della prova testimoniale relativi alla prevalenza del lavoro del socio unico; 3) ulteriore omesso esame circa la non serialità della produzione e i relativi limiti dimensionali; 4) nullità del decreto per difetto di sottoscrizione dei componenti del collegio e mancata indicazione del relatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e inammissibile il quarto motivo, chiarendo che il decreto collegiale è validamente sottoscritto dal solo Presidente e che l’indicazione del relatore risultava dall’intestazione. Ha poi dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto in modo puntuale nel ricorso i documenti richiamati né le risultanze rilevanti. Ha inoltre escluso che il mancato esame di elementi istruttori integri, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico sia comunque stato considerato dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non adeguatamente censurata; di conseguenza, l’inammissibilità delle censure su una delle rationes rendeva priva di interesse la contestazione delle altre. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Per il privilegio del credito artigiano, nel testo applicabile ratione temporis, occorre verificare in concreto i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina sull’impresa artigiana; l’iscrizione all’albo non è sufficiente da sola.
L. 8 agosto 1985, n. 443
La qualifica di impresa artigiana richiede, a seconda dei casi, che l’imprenditore/socio unico svolga personalmente e in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale, nel rispetto dei limiti dimensionali.
art. 2 L. 8 agosto 1985, n. 443
"svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"
Definisce l’imprenditore artigiano come colui che esercita personalmente e professionalmente l’impresa, assumendone la responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo.
art. 3 L. 8 agosto 1985, n. 443
"il lavoro abbia funzione preminente sul capitale"
L’impresa è artigiana anche se esercitata in forma societaria, purché la maggioranza dei soci, o il socio unico nella S.r.l. unipersonale, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e il lavoro sia preminente sul capitale.
art. 4 L. 8 agosto 1985, n. 443
I limiti dimensionali variano a seconda che l’impresa lavori o meno in serie; nel caso di lavorazione in serie non del tutto automatizzata il numero massimo di dipendenti è inferiore rispetto alla produzione non in serie.
art. 98 l.fall.
Regola l’opposizione allo stato passivo, utilizzata dalla creditrice per contestare il diniego del privilegio.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina del privilegio artigiano.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre la nullità del decreto impugnato per asseriti vizi di sottoscrizione.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
È stato invocato per lamentare omesso esame di fatti decisivi e di elementi istruttori.
art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere specifica indicazione e riproduzione dei documenti su cui si fonda, pena inammissibilità delle censure.
art. 161, 1° co., c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla nullità del decreto, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 119 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla validità formale del decreto collegiale.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla motivazione/sottoscrizione del provvedimento collegiale.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del privilegio per credito artigiano non basta la formale iscrizione all’albo: il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’impresa artigiana previsti dalla legge speciale richiamata dalla norma codicistica.
- Nella qualificazione dell’impresa artigiana il rapporto tra lavoro e capitale va valutato considerando l’assetto complessivo dell’attività, ma il ricorrente che denuncia errori del giudice di merito deve indicare in modo puntuale i documenti e le circostanze rilevanti, rispettando il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificarla, l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende priva di interesse la doglianza sulle altre.
- Nel procedimento camerale o collegiale, il decreto del Tribunale è validamente sottoscritto dal solo Presidente quando la legge e la giurisprudenza lo consentono; l’indicazione del relatore può risultare dall’intestazione del provvedimento.
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