Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docente e il diritto all'accredito sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Venezia la condanna del Ministero al pagamento di euro 1.535,68, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di Retribuzione Professionale Docente, nonché l'accertamento del diritto all'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente. Dopo la notificazione della sentenza al domicilio digitale dell'Amministrazione, il Ministero non ha spontaneamente eseguito il titolo. Il ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza, chiedendo l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie e dell'accredito sulla Carta elettronica, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. Il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto ammissibile la domanda, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione. Nel merito, ha rilevato l'inadempimento incontestato del Ministero all'obbligo di conformarsi al giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare euro 1.535,68, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e di attivare la Carta elettronica del docente con accredito complessivo di euro 2.000,00. Ha precisato che quest'ultimo importo, destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale, non è equiparabile a una voce retributiva e non è pertanto soggetto a ulteriori accessori. Il termine assegnato al Ministero è di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di subdelega, da esercitare entro ulteriori 60 giorni; non è stato previsto alcun compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Impone all'Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su un provvedimento giurisdizionale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 7 CCNI del 31 agosto 1999

    Costituisce la fonte della Retribuzione Professionale Docente riconosciuta dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente, oggetto dell'accredito riconosciuto nel giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice, nei casi previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • L'amministrazione è tenuta a conformarsi integralmente al giudicato e la mancata esecuzione di una condanna pecuniaria o dell'obbligo di adottare una specifica attività esecutiva legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Un credito riconosciuto per l'accredito sulla Carta elettronica del docente, in quanto destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale, non è equiparabile a una voce retributiva e non produce ulteriori accessori quando il titolo esecutivo non li abbia riconosciuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.