Cassazione Penale, Sentenza n. 32965/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per il reato di evasione di cui all'art. 385 c.p. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva rideterminato la pena in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la decisione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante un unico motivo, denunciando vizio di motivazione sulla determinazione della pena. In particolare, ha lamentato l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo la rideterminazione della pena nel minimo edittale, anche mediante l'applicazione dell'art. 62-bis c.p., nonché l'esclusione della recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione della congruità della pena, senza evidenziare un arbitrio o un'illogicità della motivazione dei giudici di merito. La Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva già rideterminato la pena partendo dal minimo edittale e aveva adeguatamente motivato la quantificazione finale in relazione alla recidiva qualificata, confermando il diniego delle attenuanti generiche e il divieto di prevalenza delle stesse sulla recidiva contestata. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato di evasione contestato all'imputato.
art. 62-bis c.p.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il loro diniego.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, con motivazione generica, si limiti a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena senza indicare specifici profili di arbitrarietà, illogicità o carenza motivazionale della decisione di merito.
- La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice di appello indica il criterio seguito, considera il minimo edittale richiesto dalla difesa e giustifica la quantificazione finale anche mediante riferimento alla recidiva qualificata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da censura quando il giudice di merito lo conferma con motivazione adeguata e richiama il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva contestata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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