Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento “dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 4 del 14.11.20019 emessa dal Comune di Gravina in Puglia per la demolizione di opere e strutture edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata alla società conduttrice e ai comproprietari in data 15.11.2019; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo”;

Giustizia amministrativa202000151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza-ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa all'ampliamento abusivo di una struttura, alla realizzazione di un soppalco e di opere accessorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, anzitutto, violazione della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 380/2001, genericità, erroneità dei presupposti, illogicità ed eccesso di potere, sostenendo che l'atto rinviasse genericamente alla relazione della Polizia locale, parzialmente riportata e asseritamente non accessibile perché trasmessa alla Procura della Repubblica. Hanno lamentato l'omessa precisa individuazione delle opere e delle specifiche norme violate, nonché l'omessa considerazione di una SCIA relativa alla realizzazione del soppalco e l'erroneo richiamo ai vincoli SIC-ZPS e tratturale, assumendo che gli interventi fossero stati realizzati all'interno di volumi preesistenti senza nuova volumetria. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, erronea rappresentazione dei fatti e violazione delle regole sul procedimento, richiamando una precedente sanatoria del 2005, un'istanza di condono ancora in definizione e SCIA presentate nel 2018 e nel 2019. Hanno inoltre sostenuto che il Comune non avesse comunicato l'avvio del procedimento sanzionatorio, non avesse sospeso i lavori e non avesse contestato tempestivamente gli interventi oggetto di SCIA. Con il terzo motivo hanno dedotto ulteriore difetto di istruttoria e motivazione, contestando l'identificazione dei luoghi, dei proprietari e dei destinatari dell'ordinanza, poiché la particella n. 79, sulla quale risultavano realizzate le opere, non sarebbe appartenuta ai destinatari dell'atto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordinanza descriveva adeguatamente le opere abusive: ampliamento da 25 a 100 mq della struttura, opere accessorie esterne e soppalco di circa 100 mq. Il secondo motivo è stato respinto sulla base del verbale della Polizia locale, fidefacente fino a querela di falso, dal quale risultava che le opere insistevano sulla particella n. 79, area tratturale demaniale, già interessata da sequestro e da una precedente ingiunzione di demolizione. La sanatoria del 2005 riguardava invece la diversa particella n. 78 e non era rilevante per gli abusi contestati. Il soppalco oggetto della SCIA del 2019 insisteva sull'ampliamento abusivo della particella n. 79, privo di legittimazione, e la SCIA non poteva quindi costituire titolo sanante; il Comune aveva peraltro adottato un atto inibitorio della SCIA. Sono state inoltre rilevate l'assenza di verifica sismica, di verifica di incidenza ambientale, di autorizzazione paesaggistica e del parere della Soprintendenza. Il TAR ha escluso la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di ordinanza di demolizione avente natura vincolata. Anche il terzo motivo è stato respinto: l'abuso riguardava effettivamente la particella n. 79, area demaniale tratturale. In applicazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l'ordinanza di demolizione ha carattere reale e può essere rivolta, oltre che al responsabile dell'abuso, anche al proprietario, indipendentemente dalla sua responsabilità effettiva e dalla buona fede. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell'ordinanza comunale quale disposizione applicabile all'attività di vigilanza edilizia.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3

    L'ordinanza di demolizione ha carattere reale ed è legittimamente indirizzata anche al proprietario, a prescindere dalla sua responsabilità effettiva e dalla buona fede.

  • art. 7 l. 241/1990

    La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria, secondo la sentenza, per l'adozione di un'ordinanza di demolizione di opere abusive avente natura vincolata.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale redatto dagli agenti di Polizia locale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2700 c.c. quale disciplina della querela di falso necessaria per contestare l'efficacia probatoria privilegiata del verbale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione deve individuare in modo sufficientemente preciso le opere abusive, ma non è illegittima per genericità quando descrive concretamente consistenza, ubicazione e caratteristiche degli interventi contestati.
  • La sanatoria relativa a un determinato immobile o particella catastale non produce effetti legittimanti rispetto a opere abusive realizzate su una diversa particella, anche se funzionalmente collegate al fabbricato sanato.
  • Una SCIA presentata per interventi da eseguire su un manufatto già privo di legittimazione edilizia non può costituire titolo sanante dell'abuso preesistente; l'amministrazione può inibirne gli effetti.
  • Per l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, avente natura vincolata, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento.
  • Ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, l'ordinanza di demolizione ha carattere reale e può essere indirizzata anche al proprietario dell'immobile, indipendentemente dalla sua responsabilità per l'abuso e dalla sua buona fede.
  • Il verbale della Polizia locale relativo agli accertamenti compiuti nell'esercizio delle funzioni fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati come direttamente constatati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaAree protette, fauna e flora
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioAmbiente
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.