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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32528/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato conferimento, a un dipendente pubblico risultato vincitore di un concorso per dirigente amministrativo, delle funzioni dirigenziali prima del collocamento in quiescenza. Gli eredi hanno chiesto il riconoscimento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato come stipendio tabellare e quota fissa della retribuzione di posizione per il periodo in cui il de cuius non aveva ottenuto l’assegnazione delle funzioni; era stato inoltre dedotto il danno da ritardo nell’assegnazione dell’incarico, qualificato dai giudici di merito come lesione della professionalità e forzata inattività. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali e dell’art. 57 D.Lgs. 300/1999 per difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, che sarebbe estranea alla procedura concorsuale; 2) violazione del CCNL dirigenza, sostenendo che il trattamento economico deriverebbe solo dalla stipula del contratto individuale; 3) violazione del D.Lgs. 165/2001, art. 2907 c.c. e 2126 c.c., affermando la discrezionalità dell’amministrazione e il riconoscimento di diritti economici solo dopo il conferimento effettivo dell’incarico; 4) violazione delle norme sul concorso e sul trattamento dei dirigenti, sostenendo che la retribuzione dirigenziale non potesse essere riconosciuta retroattivamente; 5) violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, per asserita mancanza di prova del danno e del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione passiva dell’Agenzia, affermando che, in materia di pubblico impiego e di istituzione delle Agenzie fiscali, vi è un subentro limitato ai rapporti e alle competenze trasferite, configurandosi una successione a titolo particolare nel diritto controverso; pertanto l’Agenzia è legittimata passivamente anche per pretese riferite a un periodo anteriore alla sua istituzione. Quanto ai motivi sul trattamento economico, la Corte ha richiamato il principio per cui, al dipendente vincitore di concorso per dirigente, spetta la differenza tra il trattamento economico fisso previsto e quello effettivamente percepito, ma non la retribuzione accessoria legata all’effettivo esercizio delle funzioni e alle responsabilità connesse; ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto le sole voci fisse e aveva escluso quelle accessorie. Infine ha respinto la doglianza sulla prova del danno, ribadendo che nel contratto inadempiuto il creditore prova la fonte del diritto e l’altrui inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l’adempimento; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la prova presuntiva e delimitato il danno alle componenti compatibili con il mancato conferimento delle funzioni. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il difetto di legittimazione passiva e l’assenza di interesse/legittimazione dell’Agenzia; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ammesso l’omissione sul capo specifico ma ha deciso nel merito, ritenendo infondata la doglianza.

  • art. 57 D.Lgs. n. 300/1999

    Interpretato nel senso che il trasferimento alle Agenzie fiscali non integra successione nell’universalità dei rapporti, ma subentro limitato ai rapporti e alle competenze trasferite.

  • art. 14 CCNL personale avente qualifica dirigenziale dipendente dal comparto Ministeri del 9 gennaio 1997

    Richiamato per sostenere che il trattamento economico dirigenziale derivi dal contratto individuale; la Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui spettano le differenze del trattamento fisso, non le voci accessorie non correlate all’effettivo esercizio delle funzioni.

  • art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti nel sostenere la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; non ha condotto all’accoglimento del ricorso.

  • art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti sulla gestione degli incarichi dirigenziali; la Corte ha ritenuto comunque dovute le differenze del trattamento fisso al vincitore di concorso.

  • art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001

    Invocato dai ricorrenti in tema di giurisdizione/rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, senza esito favorevole.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato in relazione alla tutela di un interesse legittimo di diritto privato e alla pretesa risarcitoria/di credito del dipendente.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha applicato il diverso principio della debenza delle differenze retributive fisse per il periodo considerato.

  • art. 28, comma 5, D.Lgs. n. 29/1993

    La Corte ne ha affermato l’applicabilità, poi integralmente riprodotta nell’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, ai vincitori del concorso per dirigenti inseriti nel ruolo unico della dirigenza.

  • art. 1, comma 5, CCNL area dirigenza – biennio economico 2000/2001

    Richiamato dai ricorrenti per negare la retroattività della retribuzione dirigenziale; non ha inciso sull’esito, perché la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata sulle differenze retributive.

  • art. 19, comma 10, D.Lgs. n. 29/1993

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme applicabili alla dirigenza; la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di merito nel riconoscere solo le voci dovute.

  • art. 6 d.p.r. 150/1999

    Richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto normativo sulla retribuzione dirigenziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la prova del danno; la Corte ha ribadito che il creditore deve provare il titolo e l’inadempimento, non il quantum in ogni dettaglio, mentre il debitore prova l’adempimento.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto legittimo il ragionamento presuntivo utilizzato dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per lamentare una errata valutazione delle prove; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per dedurre un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito.

  • art. 111 c.p.c.

    Utilizzato per qualificare la vicenda come successione a titolo particolare nel diritto controverso ai fini della legittimazione passiva dell’Agenzia.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato per giustificare la decisione nel merito in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito nonostante l’omessa pronuncia della Corte d’appello.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata come fonte del testo vigente dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il vincitore di concorso per dirigente che non abbia ancora ricevuto l’effettivo incarico ha diritto alle differenze del trattamento economico fisso spettante per la qualifica acquisita rispetto a quanto concretamente percepito, ma non alle componenti accessorie strettamente collegate allo svolgimento delle funzioni e all’assunzione delle relative responsabilità.
  • Il trasferimento di funzioni e rapporti dalle amministrazioni originarie alle Agenzie fiscali non comporta una successione universale in tutti i rapporti, ma un subentro limitato ai rapporti e alle competenze individuati dalla legge; ne deriva la legittimazione passiva dell’Agenzia anche per pretese riferite a rapporti sorti in epoca anteriore alla sua istituzione, se il diritto controverso è stato trasferito.
  • In tema di danno da mancato conferimento di incarico dirigenziale, il giudice può liquidare il pregiudizio anche mediante presunzioni, purché la ricostruzione sia coerente con il mancato esercizio delle funzioni e con la perdita delle correlate utilità economiche; restano escluse le voci non connesse all’effettivo svolgimento dell’incarico.
  • Nel giudizio di inadempimento contrattuale, il creditore deve allegare e provare la fonte del diritto e l’inadempimento della controparte; spetta al debitore provare l’esatto adempimento. La prova del danno può essere desunta dal complesso delle circostanze e da inferenze presuntive, se il ragionamento del giudice di merito è logicamente fondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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