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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-702/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. — Gennady Nikolayevich Timchenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d) – Inserimento del nome del ricorrente a causa del sostegno fornito alle azioni o alle politiche della Federazione russa contro l’Ucraina e del sostegno materiale o finanziario fornito ai decisori russi – Incidenza della mancata dissociazione pubblica e dell'atteggiamento passivo del ricorrente. — Causa C-702/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Gennady Timchenko contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il suo mantenimento nelle liste UE di misure restrittive per la situazione in Ucraina. La Corte precisa che il sostegno finanziario ai decisori russi può essere desunto da un quadro indiziario complessivo e che la mancata dissociazione del soggetto interessato non costituisce un autonomo elemento costitutivo del criterio. L’eventuale errore sull’altro criterio di inserimento è ininfluente, poiché la designazione resta comunque sorretta dal criterio finanziario. Timchenko è condannato alle spese.

Misure restrittive UE contro Timchenko: la Corte conferma che il sostegno finanziario ai decisori russi può risultare anche da un insieme di indizi, compresa la mancata dissociazione, mentre l’eventuale errore sul criterio relativo al sostegno ad azioni o politiche contro l’Ucraina è inoperante.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’interpretare l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145/PESC, in particolare: i) se il sostegno materiale o finanziario ai decisori russi possa essere desunto dalla mancata dissociazione pubblica del ricorrente rispetto alle decisioni della Banca Rossiya; ii) se il sostegno ad azioni o politiche contro l’Ucraina possa essere ravvisato nella passività del ricorrente rispetto alla politica della banca; iii) se il Tribunale abbia rispettato le regole sull’onere e sulla prova e il sindacato di legittimità sulla base fattuale della designazione.

Principio di diritto

In sede di impugnazione la Corte non riesamina gli accertamenti di fatto salvo snaturamento, ma controlla la corretta qualificazione giuridica e il rispetto delle regole probatorie. Nel caso di specie, la Corte conferma che il Tribunale ha potuto ritenere fondato il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145/PESC sulla base di un insieme di indizi concreti e concordanti relativi alla posizione del ricorrente nella Banca Rossiya, alla sua vicinanza a Vladimir Putin e alla mancata dissociazione da una politica di sostegno finanziario ai decisori russi; tale mancata dissociazione è stata valutata come elemento indiziario e non come requisito autonomo del criterio. L’eventuale errore sull’interpretazione del criterio di cui alla lettera a) è inoperante, perché il capo della decisione fondato sulla lettera d) è di per sé sufficiente a sorreggere il dispositivo. L’impugnazione è pertanto respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/145/PESC
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Decisione (PESC) 2022/337
  • Decisione (PESC) 2022/1530
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529

Misure restrittive contro Gennady Timchenko e impugnazione della sentenza del Tribunale

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, decide sull’impugnazione proposta da Gennady Nikolayevich Timchenko avverso la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2023, che aveva respinto il suo ricorso di annullamento e la domanda risarcitoria contro l’inserimento e il mantenimento del suo nome nelle liste UE relative alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina.

Fatti e iter procedurale

A seguito dell’aggressione russa contro l’Ucraina nel febbraio 2022, il Consiglio ha rafforzato il regime sanzionatorio della decisione 2014/145/PESC e del regolamento n. 269/2014. Il nome del ricorrente è stato inserito il 28 febbraio 2022 negli elenchi di congelamento fondi e di divieto di ingresso, e successivamente mantenuto il 14 settembre 2022. I motivi addotti dal Consiglio facevano leva, da un lato, sul sostegno del ricorrente a decisioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e, dall’altro, sul sostegno materiale o finanziario ai decisori russi, in particolare a Vladimir Putin.

Normativa rilevante

La controversia ruota intorno all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145/PESC, che prevede il congelamento dei fondi di persone fisiche responsabili di azioni o politiche contro l’Ucraina o che le sostengono, nonché di persone che sostengono materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi. In parallelo opera il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 2022/330. In sede processuale sono richiamati l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58 dello Statuto della Corte e l’articolo 47 della Carta.

Motivi dell’impugnazione

Il ricorrente deduce due motivi principali:

  • il Tribunale avrebbe interpretato in modo eccessivamente ampio il criterio di cui alla lettera d), ritenendo sufficiente la mancata dissociazione pubblica dalla politica della Banca Rossiya per configurare un sostegno finanziario ai decisori russi;
  • il Tribunale avrebbe altresì interpretato in modo improprio il criterio di cui alla lettera a), considerando la passività del ricorrente rispetto alla politica della banca come sostegno ad azioni o politiche contro l’Ucraina. Il ricorrente lamenta anche violazioni delle regole sull’onere e sulla prova, oltre alla presunta sostituzione dei motivi del Consiglio da parte del Tribunale.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità del Consiglio, chiarendo che il ricorrente non contesta soltanto i fatti, ma la qualificazione giuridica degli stessi e il rispetto delle regole probatorie, profili soggetti al sindacato di legittimità in impugnazione. Nel merito, la Corte osserva che il Tribunale non ha trasformato la mancata dissociazione in un elemento autonomo del criterio di cui alla lettera d). Al contrario, ha fondato la propria conclusione su un insieme di elementi: la posizione del ricorrente quale secondo azionista della Banca Rossiya, la sua amicizia con Vladimir Putin, la stabilità del nucleo di azionisti di maggioranza, la vicinanza di tale banca ai decisori russi e la sua natura di banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. La mancata dissociazione è stata considerata solo come indizio ulteriore o come assenza di elementi a discarico. La Corte conferma inoltre che il Tribunale ha potuto ritenere dimostrato, sulla base di indizi sufficientemente precisi, concreti e concordanti, che il ricorrente, tramite la Banca Rossiya, aveva fornito sostegno finanziario ai decisori russi. Il controllo probatorio non è stato eluso, poiché la conclusione del Tribunale si fondava su elementi di prova e non su una mera presunzione.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

Quanto al criterio di cui alla lettera a), la Corte non si pronuncia nel merito della censura, poiché anche un eventuale errore del Tribunale su questo punto non potrebbe portare all’annullamento della sentenza impugnata. Il motivo è dunque dichiarato inoperante, dal momento che la conclusione sul criterio di cui alla lettera d) è da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione delle regole sulle spese, condanna il ricorrente, rimasto soccombente, a sopportare le spese del giudizio di impugnazione.

Principi ricavabili

La pronuncia ribadisce che, in materia di misure restrittive, il Consiglio può basarsi su un insieme di indizi concreti e concordanti per dimostrare il collegamento tra la persona designata e i decisori o il regime colpiti. La mancata dissociazione del soggetto interessato non integra di per sé il criterio sostanziale di inserimento, ma può rafforzare la valutazione complessiva. In impugnazione, inoltre, un motivo che investe un capo della motivazione non decisivo è inoperante se l’altro capo, autonomamente sufficiente, regge il dispositivo.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni contro la russiaonere della provaimpugnazione davanti alla corte di giustizia

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