Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28305/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contro la propria ex assistita chiedendo la condanna al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta in due procedimenti, uno civile e uno penale, davanti al Tribunale di Pordenone. La convenuta aveva eccepito il difetto di giurisdizione, l'avvenuto pagamento, la prescrizione presuntiva del credito professionale e l'assenza del debito per asserita negligenza del professionista. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo presuntivamente prescritto il compenso relativo al giudizio civile e non provata l'assenza di negligenza quanto al compenso per il procedimento penale. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) nullità dell'ordinanza per violazione delle norme sul collegio, assumendo che la causa fosse stata trattata da un giudice unico e poi decisa da un collegio diverso da quello che aveva trattato; 2) violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., sostenendo che la controparte aveva ammesso di non aver pagato il compenso, con difesa incompatibile con la prescrizione presuntiva; 3) violazione dell'art. 27 del codice deontologico forense e degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c. per avere il Tribunale valorizzato il mancato avviso alla cliente sulla possibilità di patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Pordenone in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla composizione del giudice, perché la decisione era stata comunque adottata in forma collegiale e la trattazione da parte del giudice unico era compatibile con il sistema. Ha invece accolto il motivo sulla prescrizione presuntiva: la difesa della cliente, che contestava il quantum e sostanzialmente presupponeva il mancato pagamento del compenso, era incompatibile con la presunzione di avvenuto pagamento che fonda l'eccezione di cui agli artt. 2956 e 2959 c.c. Il terzo motivo, relativo al profilo deontologico e alla mancata informazione sul patrocinio a spese dello Stato, è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della decisione impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio al Tribunale di Pordenone in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda di pagamento del compenso professionale.

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della decisione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per contestare la composizione del collegio; la Corte ha ribadito la legittimità della trattazione istruttoria da parte di un giudice unico e della decisione collegiale.

  • art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011

    prevede la decisione in forma collegiale della domanda; la Corte afferma che ciò è stato rispettato.

  • art. 2956 c.c.

    richiamato quale norma sulla prescrizione presuntiva dei compensi professionali.

  • art. 2959 c.c.

    la Corte ribadisce che la prescrizione presuntiva si fonda sulla presunzione di pagamento e non sull'inerzia del creditore.

  • art. 27 del codice deontologico forense

    richiamato nel terzo motivo per l'obbligo informativo dell'avvocato; il motivo è stato assorbito.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di diligenza professionale.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di responsabilità da inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sull'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di nullità dell'ordinanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma posta a base delle censure di violazione di legge nei motivi secondo e terzo.

Massime di principio

  • La prescrizione presuntiva non opera come la prescrizione ordinaria: non si fonda sull'inerzia del creditore, ma sulla presunzione di avvenuto pagamento entro il termine previsto in ragione della natura del rapporto e degli usi.
  • L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con una difesa del debitore che presupponga il mancato pagamento del debito professionale o contesti l'obbligo di pagamento in modo tale da rendere implicito che il credito non sia stato soddisfatto.
  • Nel giudizio di legittimità, la trattazione della causa da parte di un giudice unico è compatibile con la successiva decisione collegiale quando l'ordinamento prevede la decisione in collegio e il singolo magistrato sia stato designato per l'istruttoria.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto e il suo esame rende superfluo quello di ulteriori censure, queste ultime restano assorbite.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.