Sentenza del 03/10/2016 n. 5054 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Reverse Charge - Diritto alla detrazione - Inerenza del costo - Rilevanza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA relativa a corrispettivi per servizi di sicurezza fatturati da un soggetto estero a un soggetto italiano. L’Amministrazione finanziaria aveva negato il diritto alla detrazione per asserita carenza di inerenza del costo. La decisione ha invece valorizzato la natura del reverse charge esterno: il contribuente integra o emette la fattura, annotando contemporaneamente l’IVA a debito e a credito. Si tratta quindi di una mera partita di giro, priva di un effettivo esborso finanziario e, in assenza di frodi o irregolarità sostanziali, di un concreto vantaggio indebito ai danni dell’Erario.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Nel reverse charge esterno, il rispetto degli obblighi contabili consente al contribuente di detrarre l’IVA imputata mediante inversione contabile, senza che sia necessario procedere, ai fini della detrazione, a una distinta verifica dell’inerenza del costo, purché l’operazione sia reale e non emergano profili fraudolenti. Eventuali violazioni formali possono rilevare sul piano sanzionatorio, ma non comportano automaticamente la perdita della detrazione.
Norme richiamate
Art. 17 del d.P.R. n. 633/1972
Inversione contabile (reverse charge)
La norma impone al committente italiano di assolvere l’IVA relativa a determinati servizi ricevuti da soggetti esteri mediante integrazione o autofatturazione. L’IVA viene contemporaneamente registrata a debito e, ricorrendone i presupposti, a credito, realizzando una partita di giro.
Principi della giurisprudenza dell’Unione europea in materia di detrazione IVA
Gli adempimenti formali non possono, di regola, prevalere sui requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. La violazione di obblighi formali può comportare sanzioni, ma non necessariamente la negazione della detrazione quando l’operazione è effettiva e non sussiste frode.
Massime di principio
- Nel reverse charge esterno, l’IVA assolta dal committente è normalmente una registrazione simultanea a debito e a credito; pertanto, se l’operazione è reale e non fraudolenta, l’Amministrazione non può negare automaticamente la detrazione per la sola carenza di prova dell’inerenza del costo.
- La verifica deve concentrarsi sull’effettiva esistenza dell’operazione, sulla corretta applicazione del meccanismo dell’inversione contabile e sull’assenza di frodi o abusi, più che sull’effettivo pagamento dell’IVA, che nel reverse charge può non comportare un esborso finanziario.
- Gli errori o ritardi negli adempimenti contabili possono essere sanzionabili, ma non determinano necessariamente la perdita del diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali dell’operazione risultano comunque dimostrati.
- La conclusione non esclude che la detrazione possa essere negata in presenza di operazioni inesistenti, condotte fraudolente, abuso del diritto o mancata dimostrazione dell’effettiva prestazione.
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