Cassazione Penale, Sentenza n. 27839/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego di liberazione anticipata motivato dalla presunta mancanza di adesione al percorso rieducativo, in particolare per: (i) episodio di evasione durante gli arresti domiciliari in data 8 maggio 2022; (ii) episodio disciplinare in carcere in data 28 dicembre 2023 con applicazione di sanzione. Il ricorrente deduce violazione della disciplina valutativa, lamentando che per soli due episodi negativi è stata negata la liberazione anticipata per numerosi semestri, in contrasto col principio di valutazione semestrale; contesta inoltre l'assenza di relazioni comportamentali e la mancanza di adeguata motivazione circa la gravità e la retroazione degli effetti degli episodi sui periodi antecedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo limitatamente ai tre semestri intercorsi tra il 12 giugno 2022 e il 12 dicembre 2023, annullando l'ordinanza impugnata solo per tale periodo e disponendo la rinnovazione della valutazione di merito limitatamente a quei semestri. Per il resto il ricorso è stato dichiarato infondato e la decisione di respingere il reclamo è stata confermata. La Corte ha richiamato i principi secondo cui le infrazioni disciplinari costituiscono elemento fattuale ai fini della valutazione della partecipazione al percorso rieducativo, e che la valutazione semestrale può subire retroazione da un fatto successivo solo se quest'ultimo dimostra, con adeguata motivazione, una gravità tale da far ritenere meramente apparente l'adesione anche nei periodi precedenti; nel caso concreto la motivazione era carente rispetto alla presunta retroazione per i tre semestri indicati.
Norme richiamate
dPR n. 309 del 1990, art. 74
La Corte osserva che non si può affermare la persistenza del reato associativo (art. 74) durante la detenzione nel caso di specie; la norma viene richiamata per escludere che perduri l'associazione criminale come motivo del diniego.
Corte Costituzionale, sent. n. 352 del 1991
Richiamata per enunciare la finalità della liberazione anticipata quale strumento di reinserimento sociale del condannato che abbia dato prova di concreta partecipazione all'opera di rieducazione.
Principio della semestralizzazione (giurisprudenza della Cassazione)
La valutazione del comportamento va effettuata per semestri; tuttavia un fatto negativo posteriore può riverberarsi sui semestri anteriori solo se, con adeguata motivazione, è dimostrata una gravità consistente tale da rendere meramente apparente la partecipazione rieducativa anche nei periodi precedenti.
Massime di principio
- Le infrazioni disciplinari rilevano ai fini della liberazione anticipata non per la sanzione inflitta ma come elemento fattuale indicativo della mancata adesione al percorso rieducativo.
- La valutazione del comportamento del detenuto deve essere 'semestrale'; un evento negativo successivo può avere effetti retroattivi solo se di particolare gravità e adeguatamente motivato dal giudice.
- L'assenza di relazioni comportamentali non può determinare automaticamente il diniego del beneficio: il giudice deve esercitare, se necessario, poteri istruttori e motivare compiutamente la decisione.
- Non è sufficiente richiamare il solo esito disciplinare: occorre un'analisi concreta e comparativa della gravità della condotta e del suo significato rispetto al percorso rieducativo complessivo.
- Se la motivazione circa la retroazione degli effetti è carente, la decisione può essere annullata limitatamente ai periodi per i quali la valutazione non è adeguatamente argomentata e rinviata per nuovo esame.
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