Cassazione Penale, Sentenza n. 33576/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sottoposto a controllo)
La controversia
La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso il provvedimento del Tribunale delle misure di prevenzione con cui una società, già colpita da informazione antimafia interdittiva divenuta definitiva in sede amministrativa, era stata ammessa al controllo giudiziario volontario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011. La società era stata ritenuta occasionalmente collegata a un'organizzazione mafiosa; il legale rappresentante e proprietario aveva intrattenuto rapporti di collaborazione e scambio di favori con esponenti della cosca, ma aveva successivamente dismesso le cariche gestionali, mantenendo la partecipazione societaria maggioritaria. La Prefettura contestava la valutazione di ammissibilità del controllo volontario, sostenendo che l'impresa fosse stabilmente permeabile al condizionamento mafioso e non soltanto occasionalmente condizionabile. Con unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarata inammissibilità dell'appello e sulla propria carenza di legittimazione. Sosteneva che gli artt. 10 e 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 dovessero essere letti congiuntamente e che il Procuratore generale fosse il paradigma dei soggetti pubblici interessati, senza escludere la legittimazione della Prefettura. Invocava inoltre il rilievo dell'effetto sospensivo dell'interdittiva antimafia prodotto dall'ammissione al controllo giudiziario, ritenendo irragionevole che l'autorità amministrativa non potesse impugnare un provvedimento idoneo a neutralizzare gli effetti del proprio atto. La società resistente ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sostenendo la mancanza di legittimazione della Prefettura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, nel procedimento di prevenzione, la Prefettura che abbia adottato l'informazione antimafia interdittiva non è legittimata a impugnare il provvedimento con cui un ente viene ammesso al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, anche se la Prefettura abbia partecipato alla fase cognitiva preliminare. L'elencazione dei soggetti legittimati all'impugnazione contenuta nell'art. 10 del medesimo decreto deve essere riferita, per la parte pubblica, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale presso la Corte d'appello; la Prefettura non acquista la qualità di parte per il solo fatto di essere stata coinvolta nell'istruttoria. La sospensione degli effetti dell'interdittiva costituisce un effetto legale dell'ammissione al controllo e deriva dai poteri di controllo esercitati dal giudice della prevenzione, non attribuendo alla Prefettura un autonomo potere di impugnazione. La Corte ha escluso anche ulteriori statuizioni sulle spese e sugli altri oneri, in ragione della natura pubblica del soggetto ricorrente.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Individua i soggetti legittimati a impugnare i provvedimenti di prevenzione; per la parte pubblica, la legittimazione spetta al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale, non alla Prefettura.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Disciplina il controllo giudiziario volontario richiesto dall'ente destinatario di un'informazione antimafia interdittiva; l'ammissione è valutata autonomamente dal giudice della prevenzione.
art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011
Prevede la sospensione degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva conseguente all'ammissione al controllo giudiziario, quale effetto legale della misura.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Non consente di riqualificare come appello il ricorso proveniente da un soggetto privo del potere di impugnazione.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
È richiamato nel sistema complessivo della prevenzione quale disposizione che consente l'aggiornamento dell'informazione antimafia in presenza di fatti nuovi rilevanti.
art. 34 d.lgs. n. 159/2011
È richiamato per distinguere l'amministrazione giudiziaria dal controllo giudiziario, autonomo istituto di prevenzione patrimoniale.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
È richiamato quale strumento di collaborazione partecipata tra impresa e autorità amministrativa, distinto dal controllo giudiziario volontario.
art. 94.1 d.lgs. n. 159/2011
È richiamato quale ulteriore strumento amministrativo di mitigazione degli effetti dell'interdittiva antimafia.
art. 109 Cost.
Non determinabile dal testo.
art. 41 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale posto a fondamento della pronuncia della Corte costituzionale n. 109 del 2025 sulla disciplina della sospensione degli effetti dell'interdittiva.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, la Prefettura che abbia adottato l'informazione antimafia interdittiva non è legittimata a impugnare il provvedimento con cui l'impresa viene ammessa al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, anche quando abbia partecipato alla fase cognitiva preliminare.
- La partecipazione della Prefettura alla fase istruttoria necessaria per valutare l'istanza di controllo giudiziario non le attribuisce la qualità di parte del procedimento di prevenzione né il relativo potere di impugnazione.
- La legittimazione della parte pubblica a impugnare i provvedimenti di prevenzione spetta al Procuratore della Repubblica e al Procuratore generale presso la Corte d'appello, secondo l'elencazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011; non può essere estesa a ulteriori autorità pubbliche in assenza di una previsione legislativa.
- La sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia conseguente all'ammissione al controllo giudiziario è un effetto legale della misura e non fonda, da sola, un autonomo interesse o potere di impugnazione della Prefettura.
- Il controllo giudiziario volontario è una misura di prevenzione patrimoniale autonoma e mitigatrice, destinata a consentire il recupero dell'impresa quando il collegamento con la criminalità organizzata sia occasionale e sussista una prognosi di risanamento, senza pregiudicare la continuità aziendale.
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