Sentenza n. 7529/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della comunicazione di inammissibilità della domanda n. INN24-3BO9V511-CONTI MASSIMO pubblicata e non notificata in data 19.02.2026 del seguente tenore:” con riferimento all’oggetto si comunica che a seguito del riesame della domanda non sono state riscontrate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l’esito già comunicato resta confermato” ; della successiva graduatoria nazionale di pubblicazione delle domande ammesse; di ogni atto conseguente e successivo, connesso e/o conseguenziale; e per quanto occorrer possa del Bando “Fondo per l’innovazione in agricoltura -Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l’anno 2024”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di inammissibilità della domanda di ammissione al Fondo per l'innovazione in agricoltura e successiva graduatoria nazionale delle domande ammesse
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al Fondo per l'innovazione in agricoltura, chiedendo un contributo a fondo perduto di euro 129.350,00 a fronte di costi ammissibili pari a euro 199.000,00. ISMEA aveva comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, motivi ostativi fondati sull'incompletezza dei preventivi di spesa: uno dei preventivi non riportava, per entrambi i beni, il prezzo di vendita e la dichiarazione di conformità del bene alle macrocategorie previste dall'art. 5 del decreto, in contrasto con l'art. 6.2 dell'Avviso. La ricorrente aveva depositato memorie sostenendo che la documentazione era stata correttamente caricata, che l'omissione derivava da un errore di scansione e che la pagina mancante conteneva il prezzo del preventivo, comunque più elevato rispetto a quello finanziabile; aveva inoltre dedotto il difetto di motivazione e l'insussistenza dei presupposti del diniego. Nel corso del giudizio ISMEA ha svolto un supplemento di istruttoria e ha comunicato la riammissione della ricorrente al prosieguo della procedura, con riserva delle sole verifiche relative alle cause di esclusione, al casellario giudiziale e alla normativa antimafia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la riammissione al prosieguo della procedura aveva prodotto un assetto sostanziale pienamente satisfattivo rispetto alle ragioni di censura, pur non comportando ancora il conseguimento definitivo del contributo. La sopravvenuta determinazione di ISMEA, adottata dopo un supplemento di istruttoria, aveva infatti eliminato l'esclusione contestata. Le spese sono state integralmente compensate: il giudice ha valorizzato la tempestività dell'autotutela rispetto alla notifica del ricorso, la presenza di circostanze obiettive che avevano inizialmente giustificato l'esclusione per fatti riconducibili alla ricorrente e la complessità del procedimento, riguardante l'esame di migliaia di domande.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
I.S.M.E.A. comunicava ex art. 10 bis la sussistenza di motivi ostativi all’ammissione della domanda
La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi all'ammissione della domanda e del successivo apporto partecipativo della richiedente.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti sui relativi presupposti.
art. 5 decreto 9 agosto 2023
dichiarazione di conformità del bene oggetto di investimento rispetto ad una delle macrocategorie di cui all’art. 5 del decreto
La disposizione individua le macrocategorie di beni e tecnologie rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'investimento.
art. 6.2 Avviso Fondo per l'innovazione in agricoltura
in contrasto con quanto previsto all’art. 6.2. dell’Avviso
La disposizione è stata utilizzata da ISMEA per fondare l'esclusione in ragione dell'incompletezza dei preventivi di spesa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che modifica l'assetto degli interessi in senso pienamente satisfattivo rispetto alle ragioni poste a fondamento del ricorso, anche se non attribuisce ancora integralmente il beneficio finale richiesto.
- La riammissione al prosieguo di una procedura di concessione di agevolazioni è satisfattiva delle censure contro l'esclusione quando elimina l'effetto preclusivo dell'atto impugnato, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di completare le verifiche finali sui requisiti e sulle cause di esclusione.
- La tempestiva autotutela esercitata dall'amministrazione dopo la notificazione del ricorso, unitamente alla sussistenza di circostanze obiettive che avevano inizialmente giustificato l'esclusione e alla complessità dell'istruttoria, può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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