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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21479/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Tre soggetti avevano convenuto davanti al Tribunale due convenuti, chiedendo la cessazione delle immissioni acustiche provenienti da un campo sportivo e il risarcimento dei danni. In appello, la decisione di merito aveva riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo che i rumori non superassero la normale tollerabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva fatto riferimento ai parametri del DPCM 14 novembre 1997. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per omessa considerazione del giudicato esterno derivante da una sentenza penale passata in giudicato che avrebbe confermato le statuizioni civili e accertato il superamento della soglia di tollerabilità; 2) violazione dell'art. 844 c.c., della normativa sull'inquinamento acustico e dei DPCM richiamati, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente parametrato la valutazione ai limiti amministrativi anziché al criterio civilistico della normale tollerabilità, nonostante i dati della CTU evidenziassero il superamento dei valori indicati; 3) vizio motivazionale per non aver considerato che l'impianto era stato realizzato senza preventiva valutazione di impatto acustico, in violazione della legge quadro sull'inquinamento acustico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione non producesse efficacia di giudicato nel giudizio civile, poiché l'efficacia extrapenale è prevista in via tassativa solo per le ipotesi contemplate dagli artt. 651 e 652 c.p.p. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva errato nell'assumere i parametri del DPCM 14 novembre 1997 come criterio decisivo per escludere l'intollerabilità delle immissioni tra privati: tali parametri hanno funzione di tutela della salute pubblica e rilevanza amministrativa, mentre nei rapporti tra privati la verifica va compiuta esclusivamente alla luce dell'art. 844 c.c., con giudizio concreto, relativo alla situazione ambientale e alla rumorosità di fondo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge nel primo e nel secondo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto come vizio motivazionale nel terzo motivo

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere il giudicato esterno

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno

  • art. 659 c.p.

    reato oggetto del procedimento penale richiamato

  • artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p.

    richiamati per affermare che l'efficacia della sentenza penale nel civile è limitata alle ipotesi tassative previste dalla legge

  • art. 844 c.c.

    criterio civilistico di valutazione della tollerabilità delle immissioni tra privati, fondato su apprezzamento concreto della situazione ambientale

  • art. 4 DPCM 14.11.1997

    parametri amministrativi di tutela della salute pubblica, non sovrapponibili al giudizio civilistico ex art. 844 c.c.

  • DPCM 1.3.1991

    citato dai ricorrenti nel motivo di violazione di legge in materia di rumore

  • L. 447/1995

    legge quadro sull'inquinamento acustico richiamata per distinguere tutela amministrativa e tutela civilistica

  • art. 8 L. 447/1995

    invocato nel terzo motivo per la mancata preventiva valutazione di impatto acustico

  • d.l. n. 208 del 2008, art. 6-ter, conv. in L. n. 13 del 2009

    richiamato per escluderne una portata derogatoria dell'art. 844 c.c.

Massime di principio

  • La sentenza penale dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione non ha, di regola, efficacia di giudicato nel giudizio civile, poiché l'efficacia extrapenale è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p., senza applicazione analogica.
  • Nelle controversie tra privati sulle immissioni rumorose, il superamento dei limiti amministrativi fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non coincide automaticamente con l'intollerabilità civilistica: il giudice deve applicare l'art. 844 c.c. e valutare in concreto la situazione dei luoghi, la rumorosità di fondo e le abitudini della zona.
  • I parametri della normativa amministrativa in materia di rumore perseguono la tutela della salute pubblica e non sostituiscono il giudizio di tollerabilità richiesto nei rapporti di vicinato.
  • La prova della lesione derivante da immissioni sonore può essere fornita anche per presunzioni e mediante nozioni di comune esperienza, ma resta necessario l'accertamento giudiziale concreto della normale tollerabilità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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