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Sentenza

Sentenza n. 8301/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento in parte qua e nei limiti dell'interesse azionato, del decreto del MASE prot. n. 228 del 29.4.2025 adottato di concerto con il MiC, con il quale è stato "espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica di potenza pari a 24,57 MWp, nel Comune di Roma (RM) e delle relative opere di connessione alla RTN", ivi compresa la verifica del Piano preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinate al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3", nella parte in cui è stato previsto all'art. 3 il rispetto delle prescrizioni previste nel parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 8847-P del 27 marzo 2025; in parte qua e nei limiti dell'interesse azionato, del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR espresso con nota prot. 8847-P del 27 marzo 2025 nella parte in cui ha disposto lo stralcio del lotto 1 di progetto sul presupposto che non ricadrebbe in area idonea ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente; e per la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 emendato dalla prescrizione impugnata.

Giustizia amministrativa202506701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di VIA favorevole relativo a un impianto agrivoltaico, nella parte in cui recepisce la prescrizione di stralcio del lotto 1 prevista dal parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR, nonché il parere ministeriale presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di VIA e il parere del Ministero della Cultura deducendo la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, dell’art. 2 della l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché della normativa dell’Unione europea richiamata. In particolare, ha contestato la qualificazione del lotto 1 come area non idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021. Secondo la ricorrente, l’area rientrava invece nelle fattispecie di cui alla lettera c-ter), trovandosi entro 500 metri da zone industriali e aree di cava e entro 300 metri dall’autostrada A12. Il Ministero della Cultura aveva applicato la lettera c-quater), ritenendo ostativa la presenza di vincoli paesaggistici e la prossimità a beni culturali, e aveva prescritto lo stralcio del lotto 1. La ricorrente ha sostenuto che la lettera c-quater) ha carattere residuale e sussidiario rispetto alle autonome fattispecie previste dalle lettere precedenti e che il MASE aveva recepito acriticamente il parere ministeriale, determinando, insieme allo stralcio del lotto 2, l’irrealizzabilità del progetto. Ha inoltre chiesto la condanna del MASE al rilascio di una VIA priva della prescrizione contestata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto superabile il rilievo d’ufficio di possibile inammissibilità, interpretando la domanda anche come richiesta di annullamento degli atti impugnati, con salvezza della successiva attività amministrativa. Nel merito ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il parere del Ministero della Cultura e il decreto di VIA nella parte contestata. Il Collegio ha affermato che le fattispecie di aree idonee previste dalle diverse lettere dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 sono autonome e alternative. La lettera c-quater) opera in via sussidiaria, soltanto quando non trovi applicazione una delle fattispecie precedenti, tra cui quella della lettera c-ter). Poiché l’area del progetto non era interessata da vincoli della parte seconda del d.lgs. 42/2004 ed era riconducibile alla fattispecie della lettera c-ter), la presenza di beni paesaggistici o la prossimità a beni culturali non poteva escluderne l’idoneità sulla base della lettera c-quater). Il parere ministeriale era quindi illegittimo e tale illegittimità aveva inciso direttamente sul decreto di VIA, che ne aveva recepito le prescrizioni. Il TAR ha precisato che l’annullamento non comporta l’obbligo del MASE di rilasciare una VIA automaticamente priva delle prescrizioni del Ministero della Cultura: l’idoneità dell’area rende non vincolante il parere dell’autorità paesaggistica, ma consente all’amministrazione procedente di discostarsene soltanto all’esito di una nuova valutazione e con adeguata motivazione, ponderando anche l’obiettivo della diffusione delle energie rinnovabili. Le amministrazioni devono quindi riesaminare l’istanza entro 60 giorni, riconoscendo l’idoneità dell’area e procedendo a ogni ulteriore valutazione di competenza. Le spese sono state poste in solido a carico delle amministrazioni, per euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. 199/2021

    esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio

    La disposizione individua un’autonoma fattispecie di area idonea per gli impianti fotovoltaici, comprendendo, tra l’altro, le aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, cave e miniere, nonché le aree entro 300 metri dalla rete autostradale.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021

    fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)

    La fattispecie opera in via sussidiaria e alternativa rispetto alle precedenti. I requisiti più restrittivi della lettera c-quater) non devono essere verificati quando l’area è già idonea ai sensi della lettera c-ter) o di altra fattispecie precedente.

  • art. 22, d.lgs. 199/2021

    Per i progetti localizzati in aree idonee, il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica non è vincolante; ciò non esclude che l’amministrazione procedente debba comunque valutarlo e possa discostarsene soltanto con adeguata motivazione.

  • art. 25, d.lgs. 152/2006

    Il provvedimento di VIA deve essere formato tenendo conto delle competenze e dei pareri previsti dalla disciplina ambientale, ma l’annullamento di una prescrizione illegittima comporta la riedizione del potere e non necessariamente il rilascio automatico di un provvedimento dal contenuto predeterminato.

  • art. 42, d.lgs. 42/2004

    La distinzione tra vincoli della parte seconda del Codice dei beni culturali e vincoli paesaggistici della parte terza rileva ai fini della qualificazione dell’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), del d.lgs. 199/2021.

Massime di principio

  • Le fattispecie di aree idonee elencate nelle diverse lettere dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 sono autonome e alternative, poiché ciascuna costituisce una distinta tipologia di area idonea riferita all’alinea della disposizione.
  • La lettera c-quater) dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 ha natura sussidiaria: si applica soltanto quando non sia applicabile una delle fattispecie precedenti, inclusa quella della lettera c-ter).
  • Per gli impianti fotovoltaici, la riconducibilità dell’area alla lettera c-ter) non è esclusa dalla mera presenza di vincoli paesaggistici della parte terza del d.lgs. 42/2004 o dalla prossimità a beni culturali, quando non sussistano vincoli ai sensi della parte seconda del medesimo Codice.
  • L’idoneità dell’area rende non vincolante il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, ma non impone all’amministrazione procedente di disattenderlo: l’amministrazione può discostarsene soltanto mediante una nuova valutazione adeguatamente motivata, ponderando anche l’interesse alla diffusione delle energie rinnovabili.
  • Quando un provvedimento di VIA recepisce una prescrizione illegittima fondata sull’erronea qualificazione dell’area come non idonea, il giudice può annullare gli atti e imporre la riedizione del procedimento, senza sostituirsi all’amministrazione mediante la condanna al rilascio di una VIA dal contenuto predeterminato.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliVincoli e piani paesaggistici
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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