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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 386/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso il rigetto, da parte della Corte d'appello di Firenze, della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La ricorrente era stata arrestata il 24/08/2015 trovata in possesso, insieme a Marano Angelo, di un involucro con 54 grammi di polvere ritenuta da un narcotest eroina; successiva consulenza tossicologica del 25/10/2015 (depositata il 27/10/2015) ha invece accertato che la sostanza non era stupefacente. La Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ritenendo che la ricorrente avesse dato causa, con colpa grave, alla custodia cautelare per la partecipazione all'acquisto e il tentativo di disfarsi della sostanza. La ricorrente ha denunciato omessa applicazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione (sent. n. 9850/2021) e carenze motivazionali, in particolare sulla mancata distinzione tra il periodo anteriore e quello successivo al deposito della consulenza tossicologica e sulla mancanza di spiegazione del nesso di causalità tra la sua condotta e la protrazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello per il periodo anteriore al 27/10/2015 (allorché un narcotest riteneva la sostanza stupefacente) ritenendo adeguata la motivazione sulla colpa grave in relazione alla condotta all'arresto. Tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione dell'indennizzo per il periodo dal 28/10/2015 al 4/12/2015 (periodo nel quale risultava depositata la consulenza tossicologica che dimostrava l'assenza di natura stupefacente della sostanza) e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze affinché riesamini la questione alla luce del principio secondo cui la colpa grave non può giustificare la protrazione della misura se, durante l'esecuzione della stessa, sopravviene un elemento diverso da cui si desume l'insussistenza del fatto. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e indica le condizioni ostative al riconoscimento (in particolare la concorrenza di dolo o colpa grave della persona detenuta nel determinare la custodia cautelare). La Corte ne ha fatto rilievo valutando l'operatività della causa ostativa.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari: la sentenza richiama l'esigenza che le misure siano applicate solo ove sussistano le condizioni previste dalla legge.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina delle misure cautelari; citata nel contesto per richiamare i requisiti d'applicabilità delle misure che, se assenti, possono rendere ingiusta la detenzione.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. IV, sent. n. 9850/2021

    Principio di diritto secondo cui la causa ostativa della colpa grave non può operare per escludere la riparazione quando l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare emerge da una diversa valutazione degli stessi elementi già trasmessi al giudice che ha disposto la misura; in altre parole, se la stessa evidenza viene rivalutata e ne deriva che il fatto non sussiste, non si può negare la riparazione invocando la colpa grave.

Massime di principio

  • Bisogna distinguere i diversi periodi di detenzione: la condotta antecedente al deposito di un elemento probatorio sopravvenuto può giustificare la misura, ma la protrazione della misura dopo il sopravvenire di prova che esclude il fatto non può essere giustificata dalla colpa grave antecedente.
  • La colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione richiede un nesso causale chiaro tra la condotta dell'indagato e l'applicazione o il mantenimento della misura cautelare; il giudice deve motivare tale nesso e spiegare quale diversa condotta avrebbe potuto evitare la misura.
  • Se l'insussistenza del fatto emerge in seguito da una rivalutazione degli stessi elementi già a disposizione del giudice che ha disposto la misura, non è ammissibile negare la riparazione invocando la colpa grave: il criterio è la valutazione complessiva ed eventualmente sopravvenuta della prova.
  • Il deposito in atti di una consulenza o di un accertamento (es. tossicologico) che escluda la natura del fatto deve portare il giudice a riesaminare la legittimità della prosecuzione della misura e a motivare specificamente se e perché essa sia comunque giustificata.
  • In casi con coindagati cui sia stata riconosciuta la riparazione, il giudice deve motivare le eventuali differenze di trattamento attinenti a fatti, comportamenti e ruolo processuale, non limitandosi ad argomentazioni generiche.
  • Per resistere ad una domanda di riparazione il Ministero deve fornire argomentazioni puntuali e temporali: non basta richiamare la colpa grave generica se non si dimostra come questa abbia effettivamente determinato o prolungato la detenzione dopo l'emergere di elementi scagionanti.

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