Sentenza n. 2529/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: a) della comunicazione, a firma del Funzionario responsabile del Quinto settore prot. n. 28806 del 3/10/2023, notificata successivamente, di diniego e archiviazione della SCIA prot. n. 6177 del 27/2/2023, relativa alla pratica edilizia n. 87/2023 per la fedele ricostruzione di un fabbricato diruto, sito alla via San Massimo n. 51, identificato in Catasto al foglio 7, p.lla 226 di proprietà del sig. Ponti Francesco, unitamente a tutti gli atti in esso richiamati ed al preavviso di diniego; b) per quanto possa occorrere e per come interpretato dell'art.65 delle NTA al PRG del Comune di Piano di Sorrento, in quanto ritenuto applicabile ai soli edifici esistenti alla data del 1955 e non a quelli precedenti (1940) a tale data; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale comunque lesivo per gli interessi del ricorrente; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e archiviazione della SCIA per la fedele ricostruzione di un fabbricato diruto in zona agricola E4
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale e l’archiviazione della SCIA relativa alla fedele ricostruzione, nel medesimo sito e con pari sagoma e volumetria, di un fabbricato diruto la cui preesistenza e consistenza risultavano documentate anche da schede catastali del 1940, rilievi delle fondazioni e altra documentazione tecnica. Ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità dell’interpretazione dell’art. 65 delle NTA del PRG, nella parte in cui il Comune avrebbe limitato la ristrutturazione edilizia agli edifici successivi al 1955, con violazione dei principi di uguaglianza, tutela della proprietà e ragionevolezza. Ha inoltre dedotto la violazione del PUT dell’area sorrentino-amalfitana e degli artt. 17 e 32 della l.r. Campania n. 35/1987, nonché degli artt. 65 e 87 delle NTA, sostenendo che tali disposizioni consentono il ripristino di edifici fatiscenti o diruti quando la consistenza originaria sia determinabile mediante documentazione certa, senza introdurre un limite temporale per gli edifici anteriori al 1955. Ha contestato anche la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, sostenendo che esso rientrasse nella ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013. Infine, ha sostenuto che l’intervento fosse assentibile mediante SCIA. Il Comune, rimasto non costituito, aveva ritenuto necessario il permesso di costruire, reputando non applicabile la disciplina della ristrutturazione edilizia né l’art. 87 delle NTA al fabbricato preesistente al 1955.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti della motivazione e ha annullato il diniego comunale, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Ha ritenuto irragionevole limitare l’applicazione dell’art. 87 delle NTA, che consente il ripristino di edifici fatiscenti o diruti sulla base di documentazione idonea a determinarne consistenza quantitativa e tipologica, ai soli edifici successivi al 1955. L’art. 17 del PUT, riferito all’edilizia esistente al 1955, individua prescrizioni minime e non esclude ulteriori interventi compatibili e non espressamente vietati, tra cui la fedele ricostruzione prevista dall’art. 87 delle NTA. L’interpretazione comunale avrebbe introdotto una demarcazione temporale non prevista dalla norma, determinando un’irragionevole disparità tra edifici preesistenti e comprimendo senza adeguata giustificazione il diritto di proprietà. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’intervento, riguardando un singolo fabbricato, mantenendo la volumetria, la sagoma e il sito d’impianto originari e non producendo una trasformazione ulteriore del territorio, fosse riconducibile alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva e non alla nuova costruzione. La documentazione catastale del 1940, i rilievi delle fondazioni e gli atti tecnici consentivano di accertare con sufficiente rigore la preesistente consistenza. Il Comune aveva omesso un’adeguata valutazione di tale documentazione, con carenza di istruttoria e motivazione, e aveva disatteso il parere favorevole e vincolante della Soprintendenza, nonché l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata. Il TAR ha invece respinto la censura relativa alla sufficienza della semplice SCIA: qualificato l’intervento come ristrutturazione ricostruttiva, ha ritenuto necessario il regime della super-SCIA, non il permesso di costruire e non la SCIA ordinaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
interventi "volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione purché, sia, possibile accertarne la preesistente consistenza"
La ristrutturazione edilizia ricostruttiva comprende il ripristino di edifici crollati o demoliti quando sia accertabile con rigore la preesistente consistenza e l’intervento non determini una trasformazione ulteriore del territorio rispetto a quella già prodotta dal fabbricato.
art. 30 d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
La disposizione ha ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia includendovi il ripristino di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
art. 17 l.r. Campania n. 35/1987
Per essa, le indicazioni e la normativa dei Piani Regolatore Generali devono (...) consentire per l'edilizia esistente a tutto il 1955, interventi (...) di: 1) restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) adeguamento funzionale, una tantum
L’elenco degli interventi riferiti all’edilizia esistente al 1955 costituisce una previsione minima e non esclude ulteriori interventi compatibili, previsti da altre disposizioni e non espressamente vietati.
art. 65 NTA del PRG del Comune di Piano di Sorrento
demolizione e ricostruzione a parità di volume
La disposizione non può essere interpretata come introduzione di un limite temporale per la demolizione e ricostruzione a parità di volume, ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti.
art. 87 NTA del PRG del Comune di Piano di Sorrento
previo rilascio di Permesso di costruire oneroso (...) il ripristino di edifici fatiscenti o semidiroccati, purché lo stato di conservazione dell'edificio, con l'eventuale ausilio integrativo di idoneo supporto documentario certo (...) consenta di determinare con precisione gli aspetti quantitativi (volume, superficie utile) e tipologici del ripristino da effettuare
La norma consente il ripristino di edifici fatiscenti o diruti quando la documentazione certa permetta di ricostruirne con precisione consistenza quantitativa e caratteristiche tipologiche, senza limitazione temporale agli edifici posteriori al 1955.
art. 42 Cost.
Un’interpretazione normativa che impedisca senza ragionevole giustificazione la conservazione e la fedele ricostruzione di un immobile legittimamente realizzato determina un’illegittima compressione del diritto di proprietà.
art. 3 Cost.
L’introduzione interpretativa di una distinzione temporale non prevista dalla disciplina urbanistica determina un’irragionevole disparità di trattamento tra edifici preesistenti.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La fedele ricostruzione qualificabile come ristrutturazione ricostruttiva deve essere distinta dalla nuova costruzione sulla base della concreta trasformazione del territorio e del rispetto della preesistente consistenza.
Massime di principio
- Le disposizioni del piano paesaggistico o urbanistico che individuano gli interventi minimi da consentire per l’edilizia esistente non escludono ulteriori interventi compatibili, previsti da altre norme dello stesso piano o dello strumento urbanistico, quando non siano espressamente vietati.
- È irragionevole interpretare una disciplina urbanistica nel senso di consentire il ripristino o la fedele ricostruzione di edifici diruti soltanto se realizzati dopo una determinata data, quando la norma applicabile non preveda tale limite e la preesistenza e consistenza dell’edificio siano documentate con elementi oggettivi.
- La ricostruzione di un edificio crollato o demolito rientra nella ristrutturazione edilizia ricostruttiva, anziché nella nuova costruzione, quando riguardi un singolo immobile, sia rispettata la preesistente consistenza e l’intervento non determini una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già prodotta dall’edificio.
- Per dimostrare la preesistente consistenza di un edificio non più esistente non sono sufficienti mere asseverazioni tecniche non verificabili; occorrono elementi oggettivi, quali titoli edilizi, atti di fabbrica o planimetrie catastali, dai quali possano ricavarsi con sufficiente certezza volumetria, sagoma e caratteristiche dell’immobile.
- L’amministrazione comunale deve valutare puntualmente la documentazione oggettiva sulla consistenza originaria dell’edificio e non può qualificare l’intervento come nuova costruzione mediante una motivazione generica, soprattutto quando l’autorità paesaggistica abbia già accertato la compatibilità dell’intervento e la neutralità del relativo impatto paesaggistico.
- La ristrutturazione edilizia ricostruttiva, pur non richiedendo il permesso di costruire nei casi esaminati, è assentibile mediante super-SCIA e non mediante SCIA ordinaria.
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