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Sentenza

Sentenza n. 16642/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - dell’Ordinanza Commissariale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis D.Lgs 152/2006 - del 16.01.2026 prot. RM n. 2026/295 - Rep. n. 2026/0000003, sul progetto di “Realizzazione del Polo Impiantistico denominato Parco delle risorse circolari”, ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba, degli allegati pareri tecnico-istruttori, ovvero il Documento di Valutazione di Impatto ambientale e l’Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché le Osservazioni del Pubblico contenenti le controdeduzioni; - dell’Ordinanza Commissariale - PAUR - del 24.02.2026 prot. RM 2026/1162 Rep. n. 2026/0000011 per la realizzazione del Termovalorizzatore in Roma, Municipio IX, Località Santa Palomba; - nonché di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale indicato.

Giustizia amministrativa202603808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze commissariali del 16 gennaio 2026 e del 24 febbraio 2026, recanti il PAUR per il progetto di realizzazione del termovalorizzatore a Santa Palomba, Roma, inclusi gli atti istruttori e le valutazioni ambientali; la seconda ordinanza modifica la condizione ambientale n. 11 relativa alla compatibilità geomorfologica e differisce la verifica di ottemperanza in relazione alla sdemanializzazione e demanializzazione del Fosso della Cancelliera.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e operatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni hanno dedotto nove motivi. 1) Conflitto d’interessi e violazione della disciplina UE sulla VIA, sostenendo che il Commissario cumulasse la funzione commissariale con quelle di Sindaco di Roma, Presidente della Città metropolitana e soggetto pubblico interessato alla realizzazione dell’opera attraverso la partecipazione in Acea; in subordine, hanno chiesto un rinvio pregiudiziale alla CGUE. 2) Violazione del riparto di competenze in materia di rifiuti e ambiente, perché la legge regionale Lazio n. 14/2022 avrebbe attribuito a Roma Capitale funzioni e istituito ATO che, secondo i ricorrenti, spettavano al Commissario in forza dell’art. 13 del d.l. n. 50/2022; in subordine, hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della legge regionale. 3) Violazione delle garanzie partecipative e del modulo procedimentale del PAUR: conferenza di servizi asincrona anziché sincrona, diniego immotivato dell’inchiesta pubblica e mancata convocazione di Comuni ed enti tecnico-scientifici. 4) Omessa o apparente valutazione delle osservazioni del pubblico e degli enti. 5) Approvazione del progetto senza il previo parere di compatibilità geomorfologica previsto dall’art. 89 d.P.R. n. 380/2001, illegittimamente differito alla fase successiva alla sdemanializzazione e deviazione del Fosso della Cancelliera. 6) Illegittimità della deviazione del fosso, per carenze nell’istruttoria paesaggistica e territoriale, mancato coinvolgimento del Comune confinante e limiti ai poteri derogatori commissariali. 7) Inadeguata valutazione della distanza da abitati e recettori sensibili, in relazione alla disciplina delle industrie insalubri di prima classe e ai criteri localizzativi regionali; i ricorrenti indicavano il centro abitato di Cancelliera a meno di 1.000 metri e case sparse nel Comune di Ardea a meno di 500 metri. 8) Carenze dello studio e dell’istruttoria sulle componenti ambientali e sugli impatti cumulativi, in particolare salute, acque, aria, traffico, patrimonio agroalimentare, paesaggio e profili socioeconomici. 9) Omessa o inadeguata previsione di misure compensative per gli impatti ambientali e territoriali e impossibilità di supplire con tali misure alle carenze valutative.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha prescinduto dalle eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse dei Comuni di Marino, Nemi e Ariccia. 1) Ha escluso un conflitto d’interessi giuridicamente apprezzabile: le società coinvolte sono soggetti distinti e la sovrapposizione di funzioni pubblicistiche attribuite dalla legge non integra di per sé un conflitto; non è stato dimostrato un conflitto concreto, essendo stata prospettata soltanto una situazione astratta. 2) Ha escluso la rilevanza della questione di costituzionalità: la l.r. Lazio n. 14/2022 è stata abrogata e, soprattutto, le ordinanze commissariali hanno autonoma base legale nell’art. 13 del d.l. n. 50/2022, sicché l’eventuale caducazione della norma regionale non ne determinerebbe l’illegittimità. 3) La censura sulla conferenza asincrona e sull’inchiesta pubblica è stata dichiarata tardiva, poiché la scelta era stata disposta dall’ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, pubblicata il 21 agosto 2025, non impugnata tempestivamente; il TAR ha comunque ritenuto legittima la modalità asincrona in virtù del potere derogatorio attribuito al Commissario, idonea in astratto a garantire il contraddittorio. Ha escluso un obbligo giuridico di svolgere l’inchiesta pubblica e ha rilevato che alla conferenza erano stati convocati i Comuni confinanti; l’interesse degli altri Comuni non poteva essere fatto valere da terzi. 4) Non sussisteva l’obbligo di rispondere separatamente a ogni osservazione: i ricorrenti non avevano individuato uno specifico rilievo rimasto senza risposta e il parere tecnico-istruttorio di VIA, al paragrafo 6 e nell’Appendice B, conteneva una risposta cumulativa e uno schema riepilogativo delle osservazioni. Il sindacato sulle valutazioni tecniche è limitato alla credibilità logica e non può sostituirsi all’amministrazione. 5) Il PAUR costituisce variante pianificatoria ai sensi dell’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152/2006; la condizione ambientale n. 11 ha comunque previsto l’esame della compatibilità geomorfologica dopo la stabilizzazione del quadro conseguente alla sdemanializzazione del fosso, che secondo la cartografia richiamata non risulta vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. 6) Quanto al fosso, il Comune confinante astrattamente interessato era Albano Laziale, non ricorrente; il tracciato risultava interamente nel territorio di Roma e la sdemanializzazione costituisce procedimento autonomo, nel cui ambito saranno contemperati gli interessi coinvolti. La criticità idrica generale era stata inoltre affrontata modificando il progetto, con eliminazione dei due pozzi e ricorso alla falda solo in emergenza. 7)-8) La localizzazione era già stata stabilita con l’ordinanza commissariale n. 8/2022 e positivamente vagliata in precedenti giudizi; il SIA è stato ritenuto idoneo a valutare le matrici ambientali rilevanti e a concludere per la compatibilità dell’opera con il contesto. 9) Le misure di mitigazione e le soluzioni progettuali sono state ritenute adeguate, specifiche e verificabili; l’assenza di impatti significativi sul comparto agroalimentare escludeva la necessità di misure compensative in tale ambito. Spese compensate per la complessità e rilevanza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. 50/2022

    E tale modalità di svolgimento della conferenza di servizi garantisce in via astratta il contraddittorio delle parti (come peraltro già statuito da Cons. St., Sez. IV, 5 febbraio 2026, n. 953).

    La disposizione attribuisce al Commissario il potere di derogare alle norme di legge non penali, nel rispetto dei vincoli dell’Unione europea; tale potere giustifica nel caso concreto la conferenza asincrona.

  • art. 119 c.p.a.

    attesi i termini abbreviati previsti dall’art. 119 del codice del processo amministrativo, alla cui disciplina è soggetta la presente controversia

    La controversia è assoggettata al rito abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a.; il riferimento è utilizzato anche per contestualizzare l’esigenza di celerità del procedimento.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che il procedimento in questione è invero immune dal vizio denunciato tenuto conto che nel paragrafo 6 del documento “Valutazione di impatto ambientale parere tecnico-istruttorio” (Allegato 1 all’Ordinanza Prot. RM/2026/0000295 del 16 gennaio 2026) viene dato riscontro cumulativo a tutte le osservazioni pervenute all’avvio delle consultazioni (tant’è che nell’Appendice B del Parere Tecnico Istruttorio di VIA è effettivamente offerto uno schema riepilogativo);

    Nel procedimento di PAUR l’amministrazione può fornire una risposta cumulativa alle osservazioni, senza replicare separatamente a ogni soggetto e a ogni singolo rilievo, purché le osservazioni siano effettivamente considerate e il ricorrente non indichi uno specifico profilo rimasto privo di riscontro.

  • art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006

    Il provvedimento impugnato costituisce di per sé variante pianificatoria ex art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006.

    Il provvedimento autorizzatorio determina esso stesso una variante pianificatoria; nel caso concreto ciò ha concorso a escludere che l’assenza del parere geomorfologico impedisse l’approvazione, essendo la verifica prevista come condizione successiva.

  • art. 89 d.P.R. 380/2001

    Tuttavia, ciò nonostante, con la condizione n. 11, è stato comunque disposto che tale profilo sia in sostanza esaminato anche se successivamente alla stabilizzazione del quadro geomorfologico, per cui dopo la sdemanializzazione del Fosso della Cancelleria mediante procedimento autonomo, peraltro corso d’acqua che dalla Tavola B 29 Foglio 387 del PTPR non risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

    La verifica di compatibilità geomorfologica può essere subordinata alla stabilizzazione del quadro geomorfologico conseguente al procedimento autonomo di sdemanializzazione, quando il provvedimento autorizzatorio preveda espressamente tale condizione.

  • art. 216 r.d. 1265/1934

    Nel procedimento in esame, l'impianto autorizzato rientrava infatti nella categoria delle industrie insalubri di prima classe, con conseguente applicazione dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), il quale stabiliva che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri, o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, devono essere isolate e tenute lontane dalle abitazioni

    La disposizione stabilisce l’obbligo di isolare e tenere lontane dalle abitazioni le industrie insalubri di prima classe; la censura è stata però respinta nel quadro della valutazione complessiva, ritenuta non illogica, della localizzazione e della compatibilità ambientale.

  • Allegato VII alla Parte Seconda d.lgs. 152/2006

    al riguardo si evidenzia, in primis, che la localizzazione dell’opera è già stata stabilita (nonché positivamente sindacata dal giudice amministrativo di primo e secondo grado) con l’ordinanza commissariale n. 8 del 2022; in secundis, previo richiamo a quanto già in precedenza esposto in punto di sindacato giurisdizionale sui profili tecnici (c.d. credibilità logica), che di contro lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) ha “sciolto” tutte le matrici ambientali rilevanti, esitando favorevolmente la compatibilità con il contesto territoriale circostante;

    Le valutazioni dello studio di impatto ambientale sono sindacabili sotto il profilo della credibilità logica, senza che il giudice si sostituisca alle valutazioni tecniche dell’amministrazione; nel caso concreto il SIA è stato ritenuto adeguato a trattare le matrici ambientali rilevanti.

  • art. 25, commi 2 e 4, d.lgs. 152/2006

    Quanto al comparto agroalimentare, l’assenza di impatti significativi esclude, coerentemente, la necessità di misure compensative.

    La necessità di misure compensative dipende dall’accertamento di impatti significativi; in assenza di tali impatti, non è richiesta una compensazione per il comparto interessato.

Massime di principio

  • La coincidenza in capo alla stessa persona di più funzioni pubblicistiche attribuite dalla legge non integra, da sola, un conflitto d’interessi; occorre che sia dimostrato un conflitto concreto, e la distinta soggettività giuridica delle società partecipate impedisce di imputare automaticamente alla persona fisica l’interesse economico delle società coinvolte.
  • La deduzione di un conflitto d’interessi meramente astratto, senza elementi concreti risultanti dagli atti, non è sufficiente a invalidare l’esercizio del potere amministrativo.
  • Il potere commissariale di deroga alle disposizioni di legge non penali, nei limiti dei vincoli dell’Unione europea, può fondare l’impiego della conferenza di servizi asincrona quando la scelta sia stata adottata con un atto presupposto non tempestivamente impugnato; la modalità asincrona è idonea in astratto a garantire il contraddittorio.
  • Nei procedimenti ambientali complessi non è necessario fornire una risposta individuale a ogni osservazione e a ogni profilo, se l’istruttoria dà conto cumulativamente dei rilievi; per contestare l’adeguatezza del riscontro occorre indicare lo specifico profilo rimasto senza valutazione.
  • Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche ambientali non può tradursi in una sostituzione dell’amministrazione e resta circoscritto alla verifica della credibilità logica delle valutazioni e della decisione.
  • La verifica di compatibilità geomorfologica può essere prevista come condizione da svolgere dopo la stabilizzazione del quadro geomorfologico, quando il provvedimento autorizzatorio individui una fase successiva collegata a un procedimento autonomo; l’adeguatezza delle misure compensative va valutata in rapporto agli impatti significativi effettivamente accertati.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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