Sentenza n. 5063/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 5 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto poiché, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nell’ambito dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda e attivare il procedimento richiesto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando l’amministrazione abbia provveduto entro un arco temporale non particolarmente esteso dalla richiesta e abbia tenuto un comportamento collaborativo, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta comunque possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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