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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28200/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce da danni e dissesti verificatisi in un complesso residenziale edificato su un’area di Lecce, che la società costruttrice attribuiva a perdite della rete idrica e fognaria realizzata e/o gestita dalla società del servizio idrico. La società attrice aveva chiesto l’accertamento della responsabilità della controparte e la condanna al risarcimento delle somme già spese per consolidamenti e ripristini, oltre alle ulteriori somme necessarie per completare gli interventi, da determinarsi anche tramite consulenza tecnica. Il tribunale aveva riconosciuto una responsabilità prevalente del gestore idrico (80%) e una quota concorsuale della costruttrice, liquidando parte delle spese già documentate ma rigettando la domanda relativa ai futuri lavori e il danno non patrimoniale. In appello entrambi i contendenti avevano impugnato la decisione. Nel ricorso per cassazione principale la costruttrice ha censurato la sentenza d’appello per nullità della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 360 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale, pur riconoscendo il diritto al ristoro, aveva poi negato la liquidazione dei danni ulteriori con motivazione solo apparente e apodittica, ritenendo non provati i costi futuri nonostante la CTU avesse indicato gli interventi necessari e i relativi importi; ha inoltre contestato il mancato ricorso alla liquidazione equitativa. Nel ricorso incidentale il gestore idrico ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1669 c.c. e 112 c.p.c. circa il nesso causale tra infiltrazioni e dissesti strutturali, contestando anche il valore della CTU e il richiamo a un precedente giudicato; dall’altro, violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova in ordine agli esborsi effettivamente sostenuti dalla costruttrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto il motivo principale inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato: la Corte d’appello aveva dato una motivazione ampia, coerente e non meramente apparente, spiegando che mancavano allegazioni sufficienti per quantificare i danni ulteriori e che una nuova CTU sarebbe stata esplorativa, non potendo supplire alla carenza di fatti dedotti dalla parte. Ha inoltre ricordato che la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque un patrimonio minimo di elementi probatori e fattuali forniti dall’attore. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificazione sulla deduzione in appello della contestazione alla CTU e, comunque, perché la sentenza impugnata aveva già esaminato il tema del nesso causale e della opponibilità della consulenza; il secondo motivo è stato rigettato perché non vi era violazione dell’art. 2697 c.c., essendo la prova degli esborsi ritenuta fornita mediante documenti, assegni e bonifici e risultando il ragionamento del giudice di merito fondato su elementi presuntivi non contraddetti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca davvero il ragionamento decisionale; una motivazione ampia e coerente non è apparente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono colpire specifiche statuizioni della sentenza impugnata e non possono introdurre questioni nuove non dedotte nei gradi di merito.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno è ammessa solo quando siano stati previamente acquisiti tutti gli elementi di prova possibili; non può sostituire la totale carenza di allegazioni.

  • art. 2051 c.c.

    richiamato nel contesto dell’affermazione della responsabilità del gestore per i danni derivanti dalla cosa in custodia.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base generale della responsabilità aquiliana per il fatto illecito produttivo di danni patrimoniali.

  • art. 2055, comma 2, c.c.

    richiamato per inquadrare il diritto di regresso tra corresponsabili dopo il sostenimento delle spese di ripristino.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per escludere l’azionabilità del regresso prima dell’evento estintivo dell’obbligazione di pagamento.

  • art. 1669 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in relazione ai vizi e ai dissesti dell’edificio, ma senza incidere sull’esito del giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per contestare un preteso ultrapetitum/omessa pronuncia sul nesso causale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato.

  • art. 2697 c.c.

    non è violato quando il giudice ricostruisce i fatti sulla base di prove documentali e presuntive non contraddette; l’onere probatorio resta a carico di chi allega il fatto costitutivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto di entrambi i ricorsi comporta l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La censura di nullità per motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga un percorso argomentativo effettivo, logico e intellegibile, anche se non condiviso dalla parte.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in una richiesta di nuova istruttoria: la consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata in funzione esplorativa per colmare la carenza di allegazioni e di prova della parte.
  • La liquidazione equitativa del danno è strumento sussidiario e non sostitutivo della prova: il danneggiato deve comunque allegare e dimostrare gli elementi fattuali ragionevolmente disponibili per consentire una quantificazione, anche approssimativa, del pregiudizio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con le rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione impugnata; non sono ammissibili censure generiche o sganciate dalle questioni trattate in appello.
  • L’art. 2697 c.c. non risulta violato quando il giudice di merito ritenga provato il fatto costitutivo sulla base di documenti e presunzioni non contraddette; la doglianza sull’onere della prova non può risolversi in una mera contestazione del convincimento del giudice.
  • Il diritto di regresso tra corresponsabili presuppone che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e che l’obbligazione di pagamento sia maturata; non può essere azionato in modo astratto o anticipato rispetto all’esborso o all’evento rilevante.
  • La contestazione del nesso causale e della consulenza tecnica deve essere tempestiva e specificamente localizzata nel giudizio di merito; in difetto, la censura in sede di legittimità è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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