Cassazione Civile, Ordinanza n. 21348/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito professionale per compensi maturati per l'assistenza prestata a favore della società poi fallita nella fase di concordato preventivo. La professionista aveva presentato una domanda tempestiva di ammissione al passivo, ottenendo l'ammissione del credito per Euro 73.747,20 con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Successivamente, con PEC, aveva rinunciato alla domanda e all'ammissione e aveva poi riproposto lo stesso credito con domanda tardiva chiedendo la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano respinto la domanda tardiva, ritenendo che non potesse essere ammesso né il rango prededucibile né quello privilegiato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione delle norme sull'insinuazione al passivo e sull'efficacia della rinuncia e del giudicato endofallimentare, sul presupposto che la rinuncia alla domanda tempestiva, intervenuta prima dell'esecutività dello stato passivo, avrebbe reso ammissibile la nuova domanda tardiva; violazione dell'art. 111, comma 2, l.fall. per il mancato riconoscimento della prededuzione; e, in subordine, violazione dell'art. 2751-bis n. 2 c.c. per il mancato riconoscimento del privilegio, invocando la natura meramente procedimentale della rinuncia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, correggendo tuttavia la motivazione del tribunale ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha precisato che il rigetto della domanda tardiva non deriva dal difetto di novità rispetto alla domanda tempestiva, ma dall'effetto preclusivo del giudicato endofallimentare formatosi sull'ammissione tempestiva, non impugnata. La rinuncia successiva alla domanda tempestiva non può neutralizzare un giudicato già formatosi sul credito nella sua proiezione concorsuale. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
regola la domanda di insinuazione al passivo e i suoi effetti nell'ambito del procedimento concorsuale
art. 96 l.fall.
il decreto di esecutività dello stato passivo, se non impugnato, consolida il giudicato endofallimentare sulle questioni relative al credito e alle cause di prelazione
art. 111 l.fall.
la prededuzione è invocabile solo nei limiti consentiti dal procedimento concorsuale, ma non può essere riconosciuta con nuova domanda dopo il giudicato sul medesimo credito
art. 310 c.p.c.
il principio della rinuncia agli atti non è ritenuto applicabile in modo da consentire la riproposizione della domanda di insinuazione dopo la formazione del giudicato endofallimentare
art. 2751-bis n. 2 c.c.
richiama il privilegio dei crediti dei professionisti, ma la sua deduzione tardiva è preclusa quando il credito sia già stato stabilizzato nel passivo senza tale diverso rango
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo
art. 94 l.fall.
la domanda di insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, delimitando la materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la domanda di insinuazione e il decreto di esecutività dello stato passivo delimitano in modo definitivo l'oggetto del giudizio concorsuale: se la decisione non è impugnata, si forma il giudicato endofallimentare sulle esistenza del credito, sul suo ammontare e sui titoli di prelazione dedotti o deducibili.
- La rinuncia successiva alla domanda tempestiva non elimina il giudicato già formatosi sul credito ammesso; la parte può rinunciare agli effetti sostanziali della propria iniziativa, ma non può usare la rinuncia per ottenere una nuova decisione sul medesimo credito dallo stesso giudice.
- È ammissibile riproporre in via tardiva un credito o una diversa qualificazione del rango solo se la rinuncia interviene prima della pronuncia definitiva sullo stato passivo; una volta consolidato il giudicato endofallimentare, la nuova domanda è preclusa anche se chiede la prededuzione o un diverso privilegio.
- Nel processo di legittimità la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata senza incidere sul dispositivo quando la decisione sia corretta nel risultato finale, ma sorretta da una ratio non pienamente esatta.
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