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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1719/2020 del 27/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 68/2019 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva accolto la richiesta di sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, con collocamento fuori ruolo e corresponsione dell’assegno alimentare, limitatamente a tre condotte contestate: interventi presso gli uffici comunali per ostacolare lavori edilizi (capo 1.4), una minaccia indiretta rivolta a una professionista durante una riunione (capo 1.7) e la nomina, in diverse cause, di un consulente tecnico già nominato in una controversia collegata (capo 1.9). La vicenda disciplinare traeva origine da condotte del magistrato, realizzate tra il 2007 e il 2010, volte a contrastare l’apertura di un esercizio commerciale nei locali dello stabile in cui risiedeva; il procedimento penale era stato avviato anche per condotte concernenti funzionari comunali, professionisti e altri soggetti. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 7 maggio 2019, aveva condannato il magistrato a due anni e otto mesi di reclusione per concussione relativamente al capo 1.5, applicando l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena, e aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione rispetto ai capi 1.4, 1.7 e 1.9, riqualificati rispettivamente come tentata concussione, minaccia e abuso d’ufficio. Il ricorrente ha articolato sei motivi: con i primi due ha denunciato la tardività dell’azione disciplinare, deducendo che la Procura generale conoscesse i fatti già dal 5 settembre 2014, e il difetto di motivazione sul punto; con il terzo e il quarto ha contestato l’applicazione della misura nell’ambito di un procedimento che assumeva già definito, nonché l’utilizzazione di atti di un diverso procedimento e la lesione del diritto di difesa; con il quinto ha censurato l’assenza di un’autonoma delibazione della sussistenza dei fatti, non potendosi desumere il fumus dalla sola dichiarazione di prescrizione penale; con il sesto ha contestato la motivazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, anche in ragione del tempo trascorso e dell’asserita insussistenza di un pericolo di reiterazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi. I primi due sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: il ricorrente non aveva trascritto l’esposto dal quale avrebbe dovuto risultare che la Procura generale conoscesse già i fatti poi posti a fondamento della misura; dagli atti risultava invece che la conoscenza circostanziata fosse stata acquisita con la trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio del 20 settembre 2017 e che l’azione disciplinare del 2 novembre 2017 fosse tempestiva. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti perché la richiesta cautelare riguardava il procedimento principale n. 119/17, ancora pendente, e l’erronea indicazione del numero n. 134/17 era un errore materiale irrilevante, non avendo il C.S.M. inteso decidere nel procedimento già definito; la doglianza sull’utilizzazione degli atti è rimasta assorbita. Sono stati accolti il quinto e il sesto motivo. La Sezione disciplinare non poteva ritenere automaticamente sussistenti i fatti sulla sola base della decisione penale di non doversi procedere per prescrizione: anche ai fini cautelari era necessaria una delibazione concreta della possibile sussistenza degli addebiti e della loro rilevanza, autonomamente condotta e motivata, eventualmente considerando gli elementi probatori acquisiti in sede penale. La motivazione del C.S.M. era apparente, poiché si limitava a richiamare la riqualificazione penale senza riferimenti concreti e senza che risultasse disponibile la motivazione della sentenza penale, essendone stato esaminato il solo dispositivo. Le carenze sul fumus si riflettevano anche sulla valutazione del periculum in mora, non ancorata a circostanze concrete. La Corte ha inoltre chiarito che la prescrizione dell’illecito disciplinare funzionale o extrafunzionale non impedisce, di per sé, di procedere per il concorrente illecito disciplinare conseguente a reato, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati e del distinto regime prescrizionale. L’ordinanza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 109/2006, art. 15, comma 1

    Peraltro, risulta dagli atti che soltanto a seguito del ricevimento di copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti del Dott. A. (trasmessa dalla Procura Generale di Brescia con nota del 20/9/2017) il Procuratore Generale presso questa Corte acquisì la conoscenza “circostanziata” dei fatti – come espressamente richiesto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1, – posti a fondamento della contestazione disciplinare; e rispetto a tale circostanziata conoscenza, l’azione disciplinare è stata tempestivamente esercitata (in data 2/11/2017).

    Il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre dalla conoscenza circostanziata dei fatti posti a fondamento della contestazione. Nel caso concreto tale conoscenza è stata acquisita con la trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio del 20 settembre 2017, sicché l’azione esercitata il 2 novembre 2017 è stata ritenuta tempestiva.

  • D.Lgs. 109/2006, art. 22, comma 1

    Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, è pur vero che l’adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 21 e 22 non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare); tuttavia, l’adozione della detta misura presuppone comunque una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi (ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 15475 del 23/07/2015; Sez. Un., n. 23856 del 21/12/2012; Sez. Un., n. 28046 del 25/11/2008).

    La sospensione cautelare non richiede l’accertamento definitivo degli addebiti, ma presuppone una valutazione della rilevanza dei fatti e una motivata delibazione della loro possibile sussistenza; non è sufficiente richiamare in modo generico l’esito o la riqualificazione operata nel processo penale.

  • D.Lgs. 109/2006, art. 4, comma 1, lett. d)

    Va invero osservato che gli illeciti disciplinari conseguenti a reato determinano la lesione di beni giuridici diversi rispetto a quelli relativi all’osservanza dei doveri professionali – la cui lesione è posta a fondamento degli illeciti funzionali o extrafunzionali di cui agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto (come bene è stato evidenziato nei due originari capi di incolpazione A e B elevati nei confronti del Dott. A.).

    L’illecito disciplinare conseguente a reato e l’illecito funzionale o extrafunzionale possono concorrere perché tutelano beni giuridici differenti; la prescrizione del secondo non si estende automaticamente al primo.

  • D.Lgs. 109/2006, art. 15, comma 8, lett. a)

    L’estinzione per prescrizione dell’illecito funzionale o extrafunzionale non può pertanto riverberarsi sull’illecito disciplinare conseguente a reato (nella specie, art. 4, lett. d), per il quale vige peraltro il diverso regime di prescrizione dettato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, lett. a), (in ordine al quale, v. Cass., Sez. Un., n. 16620 del 27/07/2007; Sez. Un., n. 10384 del 02/07/2003).

    L’illecito disciplinare conseguente a reato è soggetto al distinto regime prescrizionale previsto dalla norma; la prescrizione di un illecito disciplinare funzionale o extrafunzionale non preclude quindi, per ciò solo, il procedimento relativo all’illecito conseguente a reato.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare del magistrato, pur non richiedendo un accertamento definitivo dell’illecito, presuppone una valutazione concreta della rilevanza dei fatti contestati e una delibazione motivata della loro possibile sussistenza; il mero richiamo alla qualificazione o all’esito del procedimento penale non soddisfa tale requisito.
  • La motivazione della misura cautelare deve esporre elementi concreti a sostegno sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; le carenze sulla possibile sussistenza dei fatti non possono essere colmate da una valutazione del pericolo di reiterazione priva di autonomo fondamento fattuale.
  • L’illecito disciplinare conseguente a reato può concorrere con l’illecito disciplinare funzionale o extrafunzionale relativo alla medesima condotta, perché le fattispecie tutelano beni giuridici diversi. La prescrizione dell’illecito funzionale o extrafunzionale non si comunica automaticamente all’illecito conseguente a reato, soggetto a un proprio regime prescrizionale.
  • Ai fini della decorrenza del termine annuale per l’azione disciplinare, rileva la conoscenza circostanziata dei fatti contestati; chi deduce che tale conoscenza fosse anteriore deve specificare e riprodurre gli elementi documentali necessari a dimostrare che la precedente segnalazione riguardava proprio i fatti poi contestati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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