Cassazione Penale, Sentenza n. 697/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petralia impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna di primo grado per furto di energia tramite allaccio abusivo (artt. 624, 625 n.2 e 61 n.5 c.p.). Ha dedotto tre motivi: 1) carenza di motivazione circa l'identificazione del reale utilizzatore dell'energia (violazione artt. 624, 625 c.p. e art.192 c.p.p.); 2) errata applicazione/contestazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), sostenendo che la residenza all'estero della vittima non era conosciuta dall'imputato e che non è provato che tale circostanza lo abbia indotto ad agire (ricorso ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.); 3) intervenuta prescrizione del reato (si deduce violazione di artt. 624, 625, 157 c.p. e art.531 c.p.p.), sostenendo che il termine massimo di prescrizione era già decorso rispetto alla pena irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di doppia conforme (conferma della motivazione di primo grado), i motivi che attaccano la motivazione avrebbero dovuto essere formulati con specificità puntuale circa la contraddittorietà, illogicità o carenza; invece la qualificazione del fatto (furto di energia mediante allaccio all'utenza del proprietario residente all'estero) è risultata coerente e motivata. Sulla prescrizione la Corte ha osservato che la pena è stata quantificata in minima per effetto dell'equivalenza fra aggravanti e attenuanti generiche, per cui il termine di prescrizione, calcolato tenendo conto delle aggravanti contestate e ritenute, non era ancora decorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Rinvio alla fattispecie di furto; nella sentenza è applicato per qualificare il fatto come furto di energia mediante allaccio abusivo al contatore altrui
art. 625 n.2 c.p.
Richiamato come articolo relativo alle aggravanti/particolari qualificazioni del reato in relazione alla condotta contestata; la Corte ha ritenuto coerente l'inquadramento giuridico
art. 61 n.5 c.p.
Aggravante della minorata difesa invocata dal giudice di merito perché la vittima risultava residente all'estero; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante poiché l'imputato ha tratto evidente vantaggio dall'assenza del proprietario
art. 192 c.p.p.
Norma procedurale invocata dal ricorrente per contestare la motivazione circa l'identificazione del soggetto utilizzatore; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non carente
art. 606 lett. b) e e) c.p.p.
Motivi di cassazione relativi a violazione di legge e insufficiente/mancata motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi non specifici e quindi inammissibili in presenza di doppia conforme
art. 157 c.p.
Norma sulla prescrizione del reato: il ricorrente sosteneva che il reato fosse prescritto; la Corte ha ricostruito il termine computandolo secondo le aggravanti ritenute e ha escluso la prescrizione
art. 531 c.p.p.
Norma procedurale invocata in relazione alla prescrizione; utilizzata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto infondata la contestazione
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 (conv. L. 176/2020)
Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; il procedimento è stato trattato sulla base delle conclusioni scritte
art. 616 c.p.p.
Prevede conseguenze per ricorsi inammissibili; la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme (conferma in appello della motivazione di primo grado) la Cassazione richiede che i motivi di censura sulla motivazione siano formulati con specificità: contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza devono essere chiaramente indicate e argomentate
- La qualificazione giuridica coerente con la ricostruzione fattuale (es. furto di energia con allaccio abusivo a contatore di proprietario assente) è decisiva: contestazioni generiche sull'identificazione del reale utilizzatore sono spesso inammissibili se la motivazione di merito è congrua
- La determinazione del termine di prescrizione dipende dal corretto computo delle circostanze aggravanti e/o attenuanti effettivamente ritenute in sentenza; contestare la prescrizione richiede un calcolo preciso e specifico che tenga conto dell'eventuale equivalenza tra aggravanti e attenuanti
- Attaccare l'applicazione di un'aggravante (es. minorata difesa) necessita di prova o chiara argomentazione che la circostanza contestata non era conosciuta o non ha inciso sulla condotta dell'imputato; mere asserzioni non specifiche sono destinate all'inammissibilità
- Ricorsi inammissibili per profili di colpa nell'impugnazione possono comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento di somme alla cassa delle ammende
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