Cassazione Civile, Ordinanza n. 03189/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'assunzione, nel 2019, di alcuni idonei di una graduatoria approvata all'esito di un concorso bandito nel 2009 per il profilo di funzionario D3. I lavoratori hanno chiesto che l'assunzione fosse inquadrata fin dall'origine nella categoria D, posizione economica D3, con conseguente pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva invece ritenuto corretto l'inquadramento nella posizione iniziale D1, applicando l'art. 12 del CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, secondo cui l'accesso alla categoria D avviene nella posizione iniziale D1 e la deroga per le procedure concorsuali in corso al momento dell'entrata in vigore del contratto non copre lo scorrimento della graduatoria, perché il concorso doveva considerarsi concluso con l'approvazione della graduatoria. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 12 del CCNL, delle regole di interpretazione contrattuale e del bando, sostenendo che la procedura fosse ancora in corso in quanto articolata in cinque fasi, con le ultime due successive alla stipula del contratto; con il secondo motivo hanno dedotto omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., assumendo che il bando vincolasse la PA quale offerta al pubblico; con il terzo motivo hanno invocato la tutela del legittimo affidamento, i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento, nonché la legge n. 241 del 1990, per sostenere di aver confidato legittimamente nell'assunzione in D3.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che lo scorrimento della graduatoria, nel pubblico impiego contrattualizzato, equivale a una nuova assunzione e deve essere valutato alla luce della normativa vigente al momento dello scorrimento, non di quella vigente al tempo del bando originario. Ha quindi condiviso la conclusione della Corte d'appello secondo cui, essendo già in vigore il CCNL del 2018 al momento delle assunzioni, l'inquadramento corretto era nella categoria D, posizione economica D1. Ha escluso l'applicabilità della clausola di salvaguardia dell'art. 12, comma 9, del CCNL, perché la procedura concorsuale si era chiusa con l'approvazione della graduatoria e lo scorrimento successivo era estraneo alla procedura stessa. Ha anche escluso che il bando potesse fondare un vincolo autonomo della PA o un legittimo affidamento all'inquadramento D3, e ha ribadito che nel lavoro pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica e non si applica la legge n. 241 del 1990. Per un ricorrente vi è stata dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia; per gli altri il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 12 CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018
comma 9; accesso alla categoria D nella posizione economica iniziale D1
La norma va applicata alla data dello scorrimento della graduatoria; la clausola di salvaguardia opera solo per procedure concorsuali ancora in corso al momento dell'entrata in vigore del CCNL e non per lo scorrimento successivo a procedura conclusa.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione delle disposizioni contrattuali e del bando secondo il loro tenore letterale e sistematico.
artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.
Richiamati come criteri ermeneutici per bando di concorso, contratto individuale e CCNL; la Corte ha però ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello.
artt. 115 c.p.c. e 115 c.p.c.
Richiamati dai ricorrenti nel primo motivo; dal testo non emerge una specifica autonoma applicazione decisiva.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Parametro di deduzione sia per violazione di legge sia per vizio processuale nei secondi e terzi motivi.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia perché il rigetto della tesi principale rende implicitamente respinta anche la doglianza sul vincolo derivante dal bando.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non accolto.
art. 414 c.p.c.
Richiamato in relazione al ricorso introduttivo del rito del lavoro.
art. 436 c.p.c.
Richiamato in relazione alla memoria difensiva nel giudizio di merito.
art. 11 preleggi
Invocato per sostenere la tutela dell'affidamento e la disciplina intertemporale, ma non ritenuto decisivo.
art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990
Invocato dai ricorrenti; la Corte afferma che nel pubblico impiego contrattualizzato la legge sul procedimento amministrativo non si applica agli atti di gestione del rapporto.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati a sostegno della tesi dell'affidamento; la Corte li utilizza invece per ribadire che l'amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento dell'assunzione tramite scorrimento.
art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Invocato dai ricorrenti senza rilievo decisivo nel rigetto.
art. 1, comma 362, L. 145/2018
«Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego... la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 ... è prorogata al 30 settembre 2019 ...»
La disposizione è letta come conferma che la fase concorsuale si chiude con la graduatoria e che le successive attività di formazione e verifica attengono solo all'utilizzo della graduatoria, non alla prosecuzione del concorso.
art. 391, primo comma, c.p.c.
Base della dichiarazione di estinzione del giudizio per il ricorrente rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo, ma esclude l'applicazione al ricorrente che ha rinunciato al ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento di una graduatoria già approvata costituisce una nuova determinazione assunzionale: la disciplina applicabile è quella vigente al momento dello scorrimento, non quella esistente al momento del bando originario.
- La clausola di salvaguardia prevista da un CCNL per le procedure concorsuali in corso non si estende allo scorrimento di graduatoria quando il concorso si sia già concluso con l'approvazione della graduatoria finale.
- Quando la procedura selettiva si chiude con la graduatoria dei vincitori, le successive attività di formazione, aggiornamento o verifica dell'idoneità non prolungano la fase concorsuale, ma riguardano soltanto l'utilizzo della graduatoria e l'immissione in servizio.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica; perciò non si applica la disciplina generale del procedimento amministrativo agli effetti assunzionali derivanti dallo scorrimento.
- Il legittimo affidamento non può essere invocato per ottenere un inquadramento diverso da quello imposto dalla normativa collettiva vigente al momento dell'assunzione, quando il bando non sia più idoneo a derogare alla disciplina sopravvenuta.
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