Sentenza n. 1089/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza n. 244/2023 – R.G. n. 127/2023 – pubblicata il 26/05/2023, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, n. 244/2023, relativa al beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena n. 244/2023, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito delle somme relative agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, che era stata notificata al Ministero il 6 giugno 2023 e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici indicati, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il decorso di un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice; il TAR ha verificato l'inutile decorso di tale termine quale presupposto di ammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda di esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando dagli atti risulta la mancata esecuzione di un giudicato amministrativo o di un titolo esecutivo emesso dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando gli atti e le prestazioni dovuti.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei relativi poteri all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla successiva richiesta dell’interessato.
- Il commissario ad acta, una volta divenuto operativo, può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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