Cassazione Civile, Ordinanza n. 30585/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016, con cui l'Ufficio ha contestato come abusiva, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, un'operazione di aumento di capitale deliberata nel 2014 per euro 17.000.000, ritenuta finalizzata esclusivamente a conseguire l'agevolazione fiscale ACE. Secondo i giudici di merito, l'operazione aveva natura circolare e priva di sostanza economica: il versamento della socia estera sarebbe stato finanziato da una società del medesimo gruppo e, il giorno successivo, la somma sarebbe stata restituita alla stessa società finanziatrice, con effetto compensativo e vantaggio fiscale indebito. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 10-bis l. 212/2000 e dei principi giurisprudenziali sull'abuso del diritto. In particolare ha sostenuto: (i) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto "incontestata" la natura restitutoria del versamento del 5/12/2014, mentre esso sarebbe stato eseguito in attuazione di un accordo infragruppo di gestione accentrata di tesoreria; (ii) che la Corte avrebbe omesso di considerare che le somme trasferite erano reali e funzionali al pagamento di debiti della società verso terzi, sicché l'operazione non sarebbe stata fittizia ma economicamente giustificata. La Corte di cassazione ha respinto entrambe le doglianze: la prima perché i giudici di merito non avevano applicato un principio di non contestazione, ma avevano solo accertato il dato fattuale del trasferimento della medesima somma; la seconda perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e comunque non superava la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato le modalità anomale e circolari dell'operazione e la mancanza di una finalità economica diversa dal risparmio d'imposta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'asserita erronea applicazione del principio di non contestazione e inammissibile la censura che tendeva a sollecitare un nuovo esame dei fatti e delle risultanze probatorie. È stata confermata la decisione di merito che aveva qualificato l'operazione come abusiva/elusiva ai fini ACE. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore dell'Agenzia delle Entrate e di un'ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, oltre agli oneri previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, prospettato come violazione di legge.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha escluso che i giudici di merito avessero violato il principio di non contestazione, perché avevano solo accertato un dato fattuale e avevano comunque esaminato la difesa della contribuente.
art. 10-bis della legge n. 212/2000
È la norma antielusiva applicata per qualificare l'operazione come abuso del diritto, in assenza di valide ragioni economiche diverse dal vantaggio fiscale.
art. 1 d.l. n. 201 del 2011 conv. dalla legge n. 214/2011
È la base normativa dell'agevolazione ACE perseguita mediante l'operazione contestata.
art. 2 d.m. 14 marzo 2012
Richiamato insieme alla disciplina ACE quale fonte regolamentare dell'agevolazione fiscale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ha escluso la riqualificazione del motivo come vizio di motivazione, per la presenza di una doppia conforme.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, non è consentito dedurre il vizio di cui al n. 5 nei termini prospettati.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma ulteriore per lite ritenuta non meritevole, in coerenza con la proposta di definizione accelerata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Fondamento della condanna a una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e la definizione accelerata.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze sanzionatorie ulteriori previste in caso di decisione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 96 c.p.c.
La Corte ne ha fatto applicazione in chiave sanzionatoria per la soccombenza in un ricorso definito conforme alla proposta accelerata.
Massime di principio
- In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto consente di disconoscere gli effetti fiscali di operazioni formalmente lecite quando siano prive di sostanza economica e realizzate essenzialmente per ottenere un vantaggio d'imposta indebito.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione degli schemi negoziali; il contribuente, a sua volta, deve dimostrare l'esistenza di ragioni economiche non riducibili al mero risparmio fiscale.
- Quando il giudice di merito accerta che l'operazione presenta struttura circolare, effetti compensativi e rapida restituzione delle somme, può desumerne la mancanza di un'autonoma giustificazione economica e la natura abusiva dell'operazione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito e delle prove sotto la veste di violazione di legge, se la censura richiede un nuovo apprezzamento dei fatti già scrutinati dal giudice di appello.
- Il principio di non contestazione non è violato se il giudice di merito si limita ad accertare un fatto materiale emergente dagli atti e, al contempo, esamina espressamente la diversa ricostruzione difensiva della parte.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere surrettiziamente riproposto in cassazione come censura di violazione di legge.
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