Cassazione Penale, Sentenza n. 163/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il difensore ha dedotto vizio di violazione di legge e motivazione meramente apparente in relazione al presupposto della pericolosità sociale, contestando specificamente l'attualità della pericolosità e l'assenza di prova della commissione abituale di delitti in un arco temporale significativo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'attualità della pericolosità sociale, richiamando gli episodi sintomatici sino al 2019 (ultimo DASPO del 19/10/2019, con fatti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e tentativo di accedere agli spalti creando disordini) e le numerose frequentazioni dal 2012 al 2019 con soggetti raggiunti da procedimenti di polizia per reati vari. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
art. 1, lett. c); art. 4, lett. c) e i)
Le disposizioni sono state interpretate per inquadrare la pericolosità sociale del ricorrente nelle categorie indicate: si valorizzano fatti sintomatici della pericolosità (anche se non tutti costituenti reato) e le frequentazioni con soggetti pregiudicati come elementi utili per accertare l'attualità della pericolosità
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434
Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434
Richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto siano attribuibili fatti sintomatici della persistenza della pericolosità, valorizzando anche comportamenti non costituenti reato e le frequentazioni con soggetti pregiudicati
Provvedimenti amministrativi (DASPO)
I provvedimenti di divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) sono stati considerati elementi probatori rilevanti e recenti della proclività del ricorrente a comportamenti che turbano l'ordine pubblico, contribuendo alla valutazione dell'attualità della pericolosità
Massime di principio
- Per l'applicazione della sorveglianza speciale rileva l'attualità della pericolosità: non è necessario che vi sia una recente condanna penale, bastano fatti o comportamenti sintomatici anche non costituenti reato
- Provvedimenti amministrativi e interdittivi recenti (es. DASPO) e comportamenti che hanno richiesto interventi delle forze dell'ordine sono indici significativi dell'attualità della pericolosità
- Le frequentazioni con soggetti pregiudicati e il coinvolgimento in contesti criminali costituiscono elementi valutabili per accertare la pericolosità sociale
- La valutazione giudiziale deve essere motivata con riferimento a fatti concreti e temporalmente pertinenti: la vicinanza temporale degli episodi (anche se distesi su più anni) all'adozione della misura rafforza la sussistenza dell'attualità
- I ricorsi che si limitano a censure generiche sull'assenza di pericolosità attuale, senza confutare specificamente la motivazione fattuale del provvedimento, rischiano l'inammissibilità
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