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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28242/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica: (1) dedotta violazione del principio del ne bis in idem in relazione ad una precedente condanna irrevocabile per furto di energia elettrica consumato sino al 18 giugno 2016, che a giudizio del ricorrente avrebbe compreso anche i fatti contestati nel capo A) (fatti sino al 23 marzo 2016); (2) censura della qualificazione dell'aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625 n.2 c.p.), sostenendo che l'operazione di "srotolamento"/spellatura della guaina dei cavi non avrebbe integrato la violenza sulle cose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi riproponessero pedissequamente le censure già respinte in appello e che la motivazione delle corti di merito avesse spiegato adeguatamente perché ogni riallaccio occulto costituisse un fatto distinto (escludendo il ne bis in idem) e perché la spellatura dei cavi integrasse la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 n.2 e n.7 cod. pen.

    Il fatto riguarda il reato di furto (art. 624) e le aggravanti previste dall'art. 625; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante n.2 (violenza sulle cose) quando il prelievo illecito di energia avviene mediante allaccio diretto e con spellatura/distacco dei fili.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita le enunciazioni dei motivi nel ricorso per cassazione ai soli termini necessari; la Corte ha rilevato che i motivi erano esposti nei limiti strettamente necessari ma poi risultavano riproposizioni generiche di censure già decise.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito L. 176/2020

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento in forma cartolare (decisione senza discussione orale).

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228 convertito L. 15/2022

    Ulteriore norma richiamata a conferma della trattazione cartolare del procedimento.

  • art. 2, comma 1, lett. i) Decreto Legislativo n. 150/2022

    Ha reso la procedibilità del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose alla querela; la Corte osserva che tale mutamento non incide sul giudicato sostanziale già formato nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti la condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (Euro 3.000).

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte nel distinguere la sopravvenuta abolitio criminis (che darebbe luogo a revoca della sentenza ex art. 673) dalla semplice sopravvenuta improcedibilità per conversione alla procedibilità a querela, la quale non incide sul giudicato sostanziale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione respinge i ricorsi che si limitano a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già formulate in appello senza argomentare specificamente le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata.
  • In presenza di "doppia conforme" (conferma in appello della sentenza di primo grado) la motivazione della Corte di merito si integra con quella del primo giudice e il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi di entrambe le sentenze.
  • Per applicare il ne bis in idem è necessario dimostrare che si tratti dello stesso fatto storico o della medesima fattispecie: riallacci distinti, anche se simili, possono essere qualificati come eventi autonomi se l'illecito è stato interrotto e successivamente ripristinato.
  • L'aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625 n.2 c.p.) può ritenersi integrata anche da operazioni materiali dirette a superare protezioni e dispositivi (es. spellatura/distacco dei cavi per collegamento abusivo) perché tali condotte comportano un danneggiamento idoneo a realizzare l'aggravante.
  • La sopravvenuta mutazione del regime di procedibilità (da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela) non invalida automaticamente giudicati ormai formati: non equivale ad abolitio criminis e quindi non cancella il valore del giudicato sostanziale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (contributo alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso.

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