Sentenza n. 1987/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 93/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per 500 euro annui negli anni scolastici indicati nella sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 93/2024 del 31 gennaio 2024, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 17 maggio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente, per 500 euro annui negli anni scolastici specificati nel titolo, e condannato il Ministero a metterla a disposizione; risultavano eseguite soltanto le statuizioni sulle spese di giudizio. Il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione della Carta del docente e che non sussistevano ostacoli normativi: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo al ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo. Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., ha inoltre condannato il Ministero a corrispondere, nello stesso termine, interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento. Per l’inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con termine di 60 giorni per provvedere. Spese di giudizio liquidate in 800 euro, oltre IVA e CAP, a favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure attuative necessarie, quando l’obbligo stabilito dal titolo non risulti adempiuto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’organo competente, il termine dilatorio non impedisce più di ordinare l’esecuzione delle somme dovute.
art. 112, comma 3, c.p.a.
condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha disposto anche la corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute, dalla data del passaggio in giudicato fino al pagamento, entro i limiti previsti dalla normativa richiamata.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Interessi e rivalutazione sulle somme oggetto del giudicato sono riconoscibili dalla data del passaggio in giudicato fino all’effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla disposizione.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inadempimento dell’amministrazione, il commissario ad acta può, se necessario, avvalersi del pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone all’amministrazione una prestazione non risulta materialmente eseguita e l’amministrazione non dimostra l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, non sussiste tale ostacolo all’esecuzione coattiva della prestazione dovuta dall’amministrazione.
- In sede di ottemperanza possono essere riconosciuti, nei limiti di legge, interessi e rivalutazione sulle somme dovute, con decorrenza dal passaggio in giudicato del titolo e fino all’effettivo pagamento.
- Il giudice può nominare commissario ad acta un organo dell’amministrazione debitrice, assegnandogli un termine per gli adempimenti sostitutivi e consentendogli, ove occorra, di utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
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