Cassazione Civile, Ordinanza n. 30881/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato avvisi di accertamento relativi a imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre a interessi e sanzioni, emessi in relazione a un verbale di conciliazione giudiziale con cui era stata definita una controversia sull'usucapione di un terreno con sovrastante edificio. Secondo i contribuenti, in sede di conciliazione si era realizzato il trasferimento del bene e, pertanto, doveva applicarsi il criterio del cd. prezzo-valore ex art. 1, comma 497, L. n. 266/2005. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso dei contribuenti e rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 1, comma 497, L. n. 266/2005, dell'art. 43 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., assumendo che la norma sul prezzo-valore non fosse applicabile perché mancava un atto notarile di cessione onerosa, mancava la dichiarazione di volersene avvalere e mancava l'indicazione del corrispettivo; secondo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermare la parificazione del verbale di conciliazione all'atto notarile senza esaminare specificamente le censure dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'Agenzia non aveva riprodotto nel ricorso il verbale di conciliazione impugnato, rendendo impossibile verificare il contenuto dell'atto e la fondatezza delle doglianze; ha inoltre ricordato che, in base all'evoluzione giurisprudenziale richiamata, il prezzo-valore può operare anche in caso di verbale di conciliazione giudiziale avente effetti traslativi, non essendo decisiva la mancanza dell'atto notarile. Il secondo motivo è stato giudicato infondato, poiché la CTR, riconoscendo l'applicabilità della disciplina invocata dai contribuenti, aveva implicitamente rigettato le censure dell'Ufficio, escludendo così il vizio di omessa pronuncia. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 497, L. n. 266/2005
norma derogatoria che consente, al ricorrere dei presupposti, di determinare la base imponibile delle cessioni di immobili abitativi in base al valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito; la Corte ne ammette l'applicabilità anche al verbale di conciliazione giudiziale con effetti traslativi.
art. 43 d.P.R. n. 131/1986
stabilisce il criterio generale di determinazione della base imponibile per gli atti immobiliari; la previsione si applica anche agli atti dell'autorità giudiziaria, compresa la conciliazione giudiziale.
art. 51 d.P.R. n. 131/1986
richiamato per la nozione di valore venale in comune commercio e per il rapporto con il criterio del corrispettivo pattuito.
art. 37 d.P.R. n. 131/1986
il verbale di conciliazione giudiziale è equiparato alla sentenza passata in giudicato e quindi rientra tra gli atti dell'autorità giudiziaria rilevanti ai fini dell'imposta di registro.
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato dall'Ufficio per sostenere il divieto di applicazione analogica della norma agevolativa, ma la Corte non lo valorizza come ostacolo decisivo.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte precisa che non vi è vizio quando la decisione comporta rigetto implicito delle eccezioni o domande non espressamente esaminate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
vizio dedotto per la violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
vizio dedotto per nullità della sentenza nel secondo motivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la Corte ribadisce l'inammissibilità delle censure di legittimità fondate su documenti di merito non riprodotti né specificamente individuati nel ricorso.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
richiamato solo per la modalità di trattazione da remoto dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, le censure fondate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale nel ricorso e non ne indica con precisione la collocazione processuale, poiché la Corte deve poter verificare ex actis la fondatezza della doglianza.
- Il criterio del cd. prezzo-valore può applicarsi non solo agli atti notarili di trasferimento immobiliare, ma anche agli atti dell'autorità giudiziaria che abbiano sostanziale efficacia traslativa, come il verbale di conciliazione giudiziale, quando ricorrano gli ulteriori presupposti di legge.
- La mancata espressa risposta a singole censure non integra vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta, in modo implicito ma univoco, il rigetto della domanda o dell'eccezione proposta.
- Le norme agevolative in materia tributaria vanno interpretate secondo la loro funzione e il loro ambito di applicazione sostanziale, senza attribuire rilievo esclusivo alla forma negoziale dell'atto quando la disciplina è riferita alla sostanza economico-giuridica del trasferimento.
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