Cassazione Civile, Ordinanza n. 10009/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a imposta complementare di registro, interessi e sanzioni, conseguente a un avviso di rettifica e liquidazione con cui era stato aumentato il valore imponibile di un complesso edilizio storico trasferito in compravendita. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con quattro censure: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale del concessionario della riscossione, sostenendo che l’accentramento nell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avesse eliminato la ripartizione territoriale; 2) violazione delle norme sulla notifica, deducendo che cartella e ruolo sarebbero stati formati/notificati da agente territorialmente incompetente; 3) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta mancanza, nella cartella, dei criteri di calcolo degli interessi; 4) violazione delle norme sulla solidarietà passiva e sul giudicato esterno, lamentando che la CTR avesse negato l’estensione alla ricorrente della sentenza favorevole ottenuta dalla coobbligata acquirente del bene, pur in presenza di una contestazione dell’atto presupposto ancora pendente in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la competenza territoriale per formazione del ruolo e notifica della cartella si determina in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della formazione del ruolo; ha escluso la nullità per omessa pronuncia sul terzo motivo, osservando che la cartella era conforme al modello ministeriale e che gli interessi erano comunque determinabili; ha respinto il quarto motivo affermando che l’estensione del giudicato favorevole al coobbligato presuppone un giudicato definitivo, mentre la sentenza invocata non era ancora passata in giudicato ed era anzi oggetto di ricorso per cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12
L’ufficio forma ruoli distinti per ambiti territoriali e l’iscrizione avviene in relazione al domicilio fiscale del contribuente al momento della formazione del ruolo.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 24
Il ruolo va consegnato al concessionario competente per l’ambito territoriale corrispondente.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 46
La delega telematica ad altro concessionario riguarda l’attività di riscossione; la notifica della cartella resta normalmente al concessionario territorialmente competente, salvo delega.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione dell’atto impositivo e della cartella.
art. 149 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione a mezzo posta.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza d’appello aveva implicitamente affrontato il tema della motivazione della cartella.
art. 1292 c.c.
Richiamato in tema di solidarietà passiva tra coobbligati.
art. 1306 c.c., comma 2
L’effetto espansivo del giudicato favorevole può operare in favore del coobbligato solidale, ma solo rispetto a un giudicato definitivo e non in presenza di decisione ancora sub iudice.
art. 2909 c.c.
Il giudicato rileva soltanto se la decisione è definitiva.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57
Richiamato dalla ricorrente in tema di imposta di registro e solidarietà passiva.
Costituzione, artt. 1, 2, 24, 53, 113
Norme invocate dalla ricorrente a sostegno della censura sulla solidarietà tributaria e sull’effettività della tutela, ma non accolte.
l. n. 890 del 1982
Le formalità della notifica postale si considerano soddisfatte con consegna del plico a persona addetta alla casa e successivo invio della raccomandata informativa.
art. 7 l. n. 212 del 2000
La cartella è sufficientemente motivata se richiama l’atto presupposto e quantifica gli ulteriori accessori.
art. 3 l. n. 241 del 1990
L’obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo all’atto precedente e dall’indicazione dell’importo degli interessi maturati.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione coattiva, la competenza territoriale per la formazione del ruolo e la notifica della cartella si determina in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui il ruolo viene formato; il successivo trasferimento di residenza non sposta retroattivamente tale competenza.
- L’accentramento dell’attività di riscossione in un unico ente non elimina, di per sé, la distribuzione territoriale delle competenze previste dalla disciplina del ruolo e della notifica della cartella; la delega ad altro concessionario è istituto distinto e riguarda la fase esecutiva della riscossione.
- La cartella di pagamento è adeguatamente motivata, quanto agli interessi, quando segue un precedente atto che abbia già determinato il debito principale e gli interessi, essendo sufficiente il richiamo dell’atto presupposto e l’indicazione dell’ulteriore quantum dovuto.
- L’omessa pronuncia non è configurabile se la sentenza impugnata, pur senza affrontare espressamente ogni argomento, contiene una statuizione incompatibile con la tesi dedotta e rende evidente il rigetto implicito della censura.
- L’estensione al coobbligato solidale dell’esito favorevole ottenuto da altro coobbligato presuppone un giudicato definitivo sulla pretesa tributaria; una decisione ancora impugnabile o sub iudice non può essere opposta come giudicato esterno definitivo.
- Nel pagamento effettuato dopo la notifica della cartella e finalizzato a evitare l’esecuzione forzata, non si tratta di pagamento spontaneo tale da consumare la facoltà di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in capo al coobbligato.
- In tema di notificazione degli atti tributari a mezzo posta, la consegna del plico a persona addetta alla casa e il successivo invio della raccomandata informativa integrano gli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale.
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