Sentenza del 31/01/2017 n. 2438 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato l’ordinanza con cui la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia aveva dichiarato concluso il giudizio di ottemperanza, contestando, con il primo motivo, la motivazione apparente del provvedimento e la mancata esposizione delle modalità di calcolo adottate dal commissario ad acta e delle ragioni per cui le contestazioni dell’Ufficio erano state respinte. Con il secondo motivo ha denunciato l’erroneità del calcolo degli interessi anatocistici, sostenendo che fossero stati computati anche su interessi non ancora maturati, in violazione dell’art. 1283 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more, infatti, una precedente sentenza della stessa Corte, n. 8846/2016, aveva cassato la sentenza di ottemperanza presupposta nella parte in cui riconosceva al contribuente gli interessi anatocistici, rilevando che tale diritto non risultava dal giudicato da eseguire. Venuto meno il fondamento della precedente ordinanza e l’oggetto stesso della controversia sugli interessi anatocistici, l’Agenzia non aveva più un interesse attuale alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44
La sentenza di ottemperanza originaria aveva utilizzato questa disposizione per quantificare gli interessi dovuti sul capitale oggetto del rimborso fiscale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 70
Le norme disciplinano i requisiti della motivazione delle decisioni tributarie e il giudizio di ottemperanza. L’Agenzia le aveva invocate sostenendo che l’ordinanza fosse priva di una motivazione effettiva e adeguata.
Art. 1283 c.c.
La norma disciplina l’anatocismo, ossia la produzione di interessi sugli interessi già maturati. L’Agenzia aveva sostenuto che il calcolo effettuato dal commissario includesse interessi non ancora maturati; tuttavia la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il ricorso è divenuto inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato quale parametro per denunciare la nullità del provvedimento per violazione delle norme processuali sulla motivazione e sull’ottemperanza.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative in cassazione; l’Agenzia se ne è avvalsa depositando una memoria e la precedente sentenza intervenuta tra le parti.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio di impugnazione, viene cassata o comunque viene meno la decisione che costituisce il presupposto del provvedimento impugnato, può venir meno anche l’interesse attuale alla decisione sul ricorso successivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve limitarsi ad attuare il contenuto del giudicato, senza riconoscere diritti o componenti del credito non espressamente accertati nella decisione da eseguire.
- Il riconoscimento di interessi anatocistici richiede una base giuridica e un titolo giudiziale specifici; non può essere automaticamente desunto dal solo riconoscimento del capitale e degli interessi ordinari.
- Quando una controversia perde concretamente il proprio oggetto o l’utilità della pronuncia per fatti sopravvenuti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se originariamente ammissibile.
- La compensazione delle spese è possibile quando l’esito processuale dipende da vicende sopravvenute o da ragioni particolari legate all’evoluzione del giudizio.
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