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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33840/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/12/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022. Il ricorrente deduceva che la disciplina transitoria avrebbe dovuto consentire, per i processi pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma, l'applicazione del nuovo regime delle pene sostitutive in favore del condannato anche in fase esecutiva o in caso di rinvio, indipendentemente dal fatto che, a parità di condizioni, la sostituzione sarebbe stata possibile sotto la previgente normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Lecce per la rinnovazione del giudizio alla luce della corretta interpretazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022. La Cassazione ha qualificato la disciplina transitoria come funzionale a 'recuperare' la possibilità di accesso alle pene sostitutive per i procedimenti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma, e ha affermato che la nuova disciplina è in concreto più favorevole anche con riferimento alla pena pecuniaria (anche per il diverso criterio di ragguaglio e la nuova parametrizzazione del valore giornaliero).

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    immediata applicabilità delle disposizioni ai processi in corso, in fase di merito, al 30/12/2022, nella parte al reo più favorevole; intervento del giudice dell'esecuzione per i giudizi pendenti in Cassazione

    La Corte interpreta la norma in senso 'recuperatorio': per i procedimenti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore la possibilità di accedere alle pene sostitutive in favore del condannato opera anche in sede esecutiva o in caso di rinvio, senza che sia necessario dimostrare che la nuova disciplina sia concretamente piu' favorevole rispetto alla previgente in quella specifica vicenda

  • art. 71 d.lgs. n. 150/2022

    Norma che ha introdotto la riforma complessiva delle pene sostitutive, ampliandone l'ambito di applicazione e rimodulando criteri e limiti; la Corte la richiama per spiegare la portata sistematica delle modifiche

  • legge n. 689/1981, art. 56-quater

    La riforma ha novellato i criteri di ragguaglio della pena pecuniaria (nuovo art. 56-quater), rendendo in molti casi la disciplina piu' favorevole rispetto al previgente parametro del valore giornaliero

  • art. 53, comma 2, legge n. 689/1981 e art. 135 c.p.

    Riferimenti al criterio del valore giornaliero per la commisurazione della pena pecuniaria; la Corte osserva che la nuova parametrizzazione modifica significativamente la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva

  • legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1, commi 1 e 17

    Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio che ha portato al d.lgs. n. 150/2022; richiamata per la cornice normativa e le finalita' della riforma

Massime di principio

  • La disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 va interpretata in senso 'recuperatorio': per i processi pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore, il giudice dell'esecuzione (o il giudice del rinvio) deve riaprire la possibilità di accedere alle pene sostitutive applicando le disposizioni piu' favorevoli della riforma, senza richiedere una prova che la nuova normativa sarebbe stata, di per sè, applicabile anche sotto il regime previgente.
  • Il confronto tra previgente e nuova disciplina deve considerare tutte le innovazioni normative (limiti edittali, nuovi tipi di pene sostitutive, criteri di ragguaglio e parametrizzazione del valore giornaliero), non solo il tetto massimo della pena sostituibile.
  • Per la pena pecuniaria sostitutiva, la riparametrazione del valore giornaliero e la diversa regolazione rendono frequentemente la nuova disciplina concretamente piu' favorevole anche quando la pena detentiva irrogata rientri nei limiti precedenti (es. sei mesi).
  • In casi analoghi, il difensore deve proporre tempestivamente l'istanza ex art. 95 (o l'analoga richiesta in esecuzione) e, se il procedimento era pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore, sollecitare l'intervento del giudice dell'esecuzione entro i termini previsti (ove indicati), poiche' la regola transitoria ha carattere di rimessione in termini per il condannato.
  • Il giudice del merito o dell'esecuzione che riceve una istanza in base alla disciplina transitoria deve effettuare un esame complessivo della nuova normativa e non limitarsi a valutazioni meramente formali o comparazioni empiriche con la sola soglia edittale precedente.

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