Cassazione Civile, Ordinanza n. 14166/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico specializzato in psichiatria, che aveva frequentato il corso nell'anno accademico 1989-1990 svolgendo attività a tempo pieno e senza percepire remunerazione, aveva chiesto in giudizio il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per la formazione specialistica. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, condannandola al pagamento di una somma. In appello la Presidenza aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto della domanda per prescrizione: la Corte territoriale aveva ritenuto che il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999 e che l'atto interruttivo fosse tardivo perché conosciuto dall'amministrazione solo il 30 ottobre 2009. Nel ricorso per cassazione il medico deduceva, con i primi due motivi, che in appello era stata proposta una eccezione di prescrizione nuova o comunque diversa rispetto a quella sollevata in primo grado, e che il giudice avrebbe dovuto attivare il contraddittorio sulla questione per evitare una decisione a sorpresa. Con il terzo motivo contestava la determinazione del dies a quo della prescrizione decennale, sostenendo che la disciplina europea non fosse stata attuata per la sua categoria o, in alternativa, che l'atto introduttivo avesse interrotto il termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che vi fosse una eccezione nuova in appello, rilevando che la prescrizione era stata già dedotta e che, una volta eccepita, spetta al giudice individuare il regime prescrizionale applicabile, la decorrenza e la durata. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, perché la questione della decorrenza della prescrizione non aveva carattere di sorpresa. Sul terzo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per i medici specializzandi interessati dalla tardiva attuazione delle direttive europee, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999; nel caso concreto, l'atto interruttivo era giunto a conoscenza della Presidenza del Consiglio solo il 30 ottobre 2009, quindi dopo la scadenza del termine. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'avviso sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma invocata per censurare violazioni di legge e nullità processuali; la Corte ha ritenuto infondati i motivi così articolati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per vizio motivazionale; la Corte non ha accolto la censura perché la questione era definita in diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
ha fondato la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo, poiché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 2934 c.c.
richiamato nella censura sulla prescrizione; la Corte ha applicato la regola della decorrenza e del compimento del termine prescrizionale.
art. 2935 c.c.
richiamato nella censura sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha ribadito che il decorso va individuato secondo il momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2938 c.c.
richiamato per sostenere l'inammissibilità del rilievo officioso e la necessità di eccezione di parte; la Corte ha distinto prescrizione e controeccezione di interruzione.
art. 2697 c.c.
richiamato nel primo motivo; la Corte ha osservato che, una volta eccepita la prescrizione, la questione della durata e decorrenza è di diritto e non un problema di sola prova.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l'accertamento dei fatti; la Corte non ha ravvisato nullità o violazioni processuali.
art. 345, secondo comma, c.p.c.
richiamato per sostenere la novità dell'eccezione in appello; la Corte ha escluso che vi fosse una eccezione nuova.
art. 101 c.p.c.
richiamato per la denunciata decisione a sorpresa; la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 101 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia deciso entro i limiti delle questioni dedotte.
art. 359 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni del regime dell'appello.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del principio del contraddittorio; la Corte ha escluso che la decisione fosse resa a sorpresa.
art. 2934 ss. c.c.
richiamati per la disciplina della prescrizione estintiva.
art. 2946 c.c.
richiamato per la prescrizione ordinaria decennale applicata alla pretesa risarcitoria.
art. 2947 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente nella ricostruzione dei termini di prescrizione.
art. 2948 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente nella ricostruzione dei termini di prescrizione.
art. 2956 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente nella ricostruzione dei termini di prescrizione.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
indicato come atto di tardiva e incompleta trasposizione delle direttive europee sui medici specializzandi.
l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
considerato il momento dal quale i soggetti non beneficiari della previsione hanno avuto certezza del mancato ulteriore adempimento statale; da qui decorre la prescrizione decennale.
d.P.C.m. 7 marzo 2007
richiamato dalla parte ricorrente come possibile momento di attuazione, ma non accolto dalla Corte.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
direttiva 75/362/CEE
indicata come direttiva europea relativa al compenso dei medici specializzandi, tardivamente attuata.
direttiva 82/76/CEE
indicata come direttiva europea relativa al compenso dei medici specializzandi, tardivamente attuata.
Massime di principio
- Quando l'eccezione di prescrizione sia ritualmente sollevata, la determinazione della sua durata, del dies a quo e del regime applicabile costituisce una quaestio iuris rimessa al giudice, non un autonomo fatto costitutivo da riproporre come eccezione nuova.
- La controeccezione di interruzione della prescrizione non ha natura di eccezione in senso stretto e può essere valutata anche sulla base degli elementi ritualmente acquisiti agli atti.
- Non vi è violazione del principio del contraddittorio quando il giudice decide sulla decorrenza della prescrizione sulla base di questioni già devolute dalla parte che ha eccepito la prescrizione, senza introdurre un tema del tutto nuovo e imprevedibile.
- Per le pretese risarcitorie dei medici specializzandi rientranti nel periodo di inadempienza statale all'attuazione delle direttive europee, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999.
- L'atto interruttivo della prescrizione deve giungere a conoscenza del destinatario entro il termine utile per produrre effetto interruttivo; la sola spedizione non è sufficiente se la conoscenza interviene dopo la scadenza del termine.
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