Cassazione Penale, Sentenza n. 3751/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di restituzione/annullamento del sequestro preventivo di un manufatto edificato nel terreno sito in Tivoli (via Muzio Clemente, catasto foglio 65 particella 780, di proprietà ASL Roma 5). La ricorrente deduceva vizi procedurali (presunta incompetenza funzionale del G.i.p., inosservanza dei termini per la convalida del sequestro, assenza del decreto di sequestro), carenza dei presupposti per il sequestro preventivo (mancanza di indifferibilità/urgenza e di pericolo concreto di aggravamento delle conseguenze del reato), inesistenza del fumus commissi delicti in quanto le opere sarebbero anteriori al 1967 o riconducibili a ristrutturazione senza bisogno di permesso a costruire, e assenza dell'elemento soggettivo e della riconducibilità dell'opera alla ricorrente (non autrice delle opere).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il Pubblico Ministero può riqualificare il sequestro d'urgenza da probatorio a preventivo e ha chiesto la convalida nei termini previsti (art. 321 c.p.p.), convalidata dal G.i.p. nei termini. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché il Tribunale cautelare ha adeguatamente motivato il pericolo concreto e attuale di aggravamento della lesione del bene protetto, essendo i lavori ancora in corso (porticati, muro di recinzione, tramezzi, ecc.). I restanti motivi (fumus, ristrutturazione, responsabilità soggettiva) sono stati dichiarati inammissibili: la ristrutturazione è interpretata restrittivamente e richiede che l'intervento conservi le caratteristiche funzionali/identitarie del corpo preesistente; i porticati e le opere contestate possono costituire organismi edilizi e dunque non sono automaticamente edilizia libera; non è stata fornita documentazione probatoria della preesistenza legittima dell'opera; infine il Tribunale ha rilevato che le opere erano state commissionate dalla ricorrente e che, quantomeno, emergeva colpa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia)
art. 44, lett. b); art. 3, comma 1, lett. d)
Le opere contestate (porticati, muro di recinzione, ecc.) possono integrare interventi edilizi rilevanti ai sensi del T.U. e l'eccezione della ristrutturazione è interpretata restrittivamente: vanno considerati ristrutturazione solo gli interventi che mantengono la traccia e le caratteristiche funzionali/identitarie del corpo di fabbrica preesistente.
codice di procedura penale
art. 321, commi 1, 3 e 3-ter; art. 354; art. 355; art. 312; art. 606, comma 1; art. 616
Art. 354-355 c.p.p.: la polizia giudiziaria può effettuare sequestro d'urgenza che il P.M. può qualificare come probatorio o preventivo. Art. 321 c.p.p.: il P.M. deve richiedere la convalida e il G.i.p. procede nei termini (anche comma 3-ter richiamato); art. 312 richiama i presupposti per il sequestro preventivo (pericolo concreto e attuale di aggravamento o prolungamento delle conseguenze del reato). Art. 606 disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; art. 616 prevede condanna per spese e sanzione in caso di ricorso inammissibile.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
art. 10 (modifica ad art. 3 DPR 380/2001)
La modifica normativa ha ristretto la nozione di 'ristrutturazione' limitandola ai casi in cui sussista effettiva conservazione della traccia e delle caratteristiche funzionali/identitarie del corpo di fabbrica preesistente.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata solo in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero in Corte di Cassazione; non incide sul merito sostanziale della decisione qui.
Massime di principio
- La polizia giudiziaria può effettuare un sequestro d'urgenza che il Pubblico Ministero ha il potere di riqualificare come sequestro preventivo e richiederne la convalida al giudice entro i termini di legge.
- Per il sequestro preventivo impeditivo è indispensabile che il giudice cautelare accerti e motivi il pericolo concreto e attuale di aggravamento o prolungamento delle conseguenze del reato; lavori in corso aumentano la probabilità di riconoscimento del pericolo.
- La nozione di ristrutturazione edilizia è interpretata restrittivamente: sono ristrutturazioni solo gli interventi che mantengono la traccia e le caratteristiche funzionali/identitarie del corpo di fabbrica preesistente; l'onere probatorio della preesistenza legittima grava su chi lo sostiene.
- Porticati, muri di recinzione e strutture analoghe possono costituire organismi edilizi con incidenza volumetrica e modificativa dell'immobile e quindi richiedere titolo edilizio (permesso a costruire), non rientrando automaticamente nell'edilizia libera.
- In materia cautelare reale, la mancanza dell'elemento soggettivo può essere rilevata dal giudice solo se emerge in modo immediato e palese (ictu oculi); contestazioni soggettive complesse vanno valutate nel giudizio di merito.
- Chi commissiona o ordina lavori senza le necessarie autorizzazioni può essere ritenuto responsabile, quantomeno per colpa, salvo prova contraria immediata e documentale.
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