Sentenza del 18/06/2018 n. 1622 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Associazione culturale - attività non commerciale - somministrazione alimenti e bevande - presupposti - sussidiarietà e ancillarità rispetto all'attività non commerciale - sono necessarie. Associazione culturale - rispetto dei requisiti - verifica sostanziale - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l’associazione di conservare la natura non commerciale e le relative agevolazioni nonostante lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande. È stato contestato che l’attività ristorativa fosse effettivamente sussidiaria, complementare o accessoria rispetto alle finalità culturali e associative. In particolare, mancavano elementi idonei a dimostrare una gestione realmente associativa del circolo e non risultavano annotazioni contabili attendibili presso i locali in cui l’attività sarebbe stata svolta.
La decisione
L’associazione non è stata riconosciuta come ente effettivamente operante secondo le caratteristiche proprie di un circolo ricreativo-culturale. La sola qualificazione formale come associazione di promozione sociale non è stata ritenuta sufficiente: era necessaria una verifica sostanziale dell’attività concretamente svolta, della gestione associata e del rapporto di accessorietà tra somministrazione e attività istituzionale. L’assenza di tali elementi ha comportato il disconoscimento della natura non commerciale dell’attività ristorativa e delle conseguenti agevolazioni.
Norme richiamate
Circolare del Ministero dell’Interno del 19 febbraio 1972
La somministrazione di alimenti e bevande svolta da un’associazione può essere compatibile con la natura associativa solo quando mantiene un rapporto di complementarietà o accessorietà rispetto all’attività istituzionale non commerciale.
Massime di principio
- La qualifica formale di associazione di promozione sociale o di circolo culturale non è sufficiente: occorre dimostrare l’effettiva operatività secondo finalità associative.
- L’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere realmente strumentale, complementare o accessoria rispetto all’attività culturale o ricreativa principale; se diventa autonoma o prevalente, può assumere natura commerciale.
- L’ente deve poter documentare una gestione effettivamente associata, con partecipazione degli associati, regole interne coerenti e tracciabilità delle attività svolte.
- La regolare tenuta di una contabilità attendibile e la conservazione della documentazione nei locali dell’associazione sono elementi rilevanti per dimostrare la genuinità dell’attività associativa.
- In caso di controllo, prevale la verifica sostanziale dei comportamenti concreti rispetto alla denominazione statutaria o alle dichiarazioni formali dell’ente.
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