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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, n. 194 del 2024;

Giustizia amministrativa202407687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di destituzione dal servizio per plurime condotte disciplinarmente rilevanti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro il decreto di destituzione dal servizio adottato ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3, 4 e 6, del d.P.R. n. 737/1981. In primo grado e in appello ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 11 del d.P.R. n. 737/1981, dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e del principio di presunzione di innocenza, sostenendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del parallelo procedimento penale, avente ad oggetto il ferimento di una persona mediante l’arma d’ordinanza. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e ingiustizia manifesta, contestando la ricostruzione amministrativa degli eventi e sostenendo di avere agito in stato di legittima difesa. L’appellante ha negato che le condotte integrassero i presupposti della destituzione, anche con riferimento alla reiterazione di precedenti infrazioni disciplinari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, ha affermato che nell’attuale ordinamento vige il principio dell’autonomia temperata: l’avvio del procedimento disciplinare è la regola, mentre la sospensione costituisce eccezione e richiede sia la particolare gravità della sanzione astrattamente applicabile sia la particolare complessità dell’istruttoria o l’indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti. Il principio ha portata generale anche per il personale della Polizia di Stato e ha superato, per incompatibilità cronologica, la precedente regola di sospensione necessaria prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 737/1981. In ogni caso, secondo il Collegio, i fatti oggetto del procedimento disciplinare non coincidevano integralmente con quelli penali: la contestazione disciplinare riguardava l’accesso gratuito in discoteca mediante esibizione del tesserino, l’ottenimento di bevande senza pagamento, il diverbio con ultras, le provocazioni e l’invito a un regolamento di conti, nonché la presenza armata sotto l’abitazione; tali condotte costituivano illeciti disciplinari autonomi. Inoltre, al momento dell’avvio dell’azione disciplinare il procedimento penale era ancora nella fase delle indagini preliminari, sicché non ricorreva neppure il presupposto dell’esercizio dell’azione penale rilevante ai fini dell’art. 11. È stata esclusa la violazione della presunzione di innocenza, poiché i medesimi fatti possono fondare autonome responsabilità disciplinari, valutate in un procedimento distinto e con finalità diverse da quelle penali, purché l’amministrazione non tratti l’interessato come penalmente colpevole in caso di assoluzione o archiviazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguatamente provate le condotte mediante annotazioni di servizio, dichiarazioni testimoniali, esami tossicologici, messaggistica acquisita e perizia informatica. Le condotte sono state correttamente sussunte nell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, perché denotavano grave carenza deontologica e professionale, abuso dell’autorità derivante dalla funzione, violazione dei doveri connessi allo status di appartenente alla Polizia di Stato e grave pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione. È stata ritenuta altresì integrata la causa di destituzione prevista dall’art. 7, n. 6, per reiterazione di infrazioni, considerato il precedente provvedimento di sospensione dal servizio per uso di cocaina. L’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981 impone di considerare i precedenti disciplinari e di servizio, senza che il decorso di oltre cinque anni dal precedente fatto ne impedisca la valutazione. Il richiamo all’art. 8 è stato giudicato inconferente, poiché la sanzione non era una destituzione di diritto. È stata esclusa la sproporzione della sanzione, essendo irrilevante, in sede disciplinare, la qualificazione penalistica dell’uso dell’arma e l’eventuale intento omicida: rilevava il modello comportamentale complessivo, incompatibile con i valori e i doveri della Polizia di Stato. Le spese del grado sono state compensate per giusti motivi, in ragione del carattere meramente formale della difesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    La destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) per grave abuso di autorità o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati; 6) per la reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari.

    Le condotte complessivamente accertate, consistenti nell’abuso della qualifica, nelle provocazioni, nell’uso dell’arma d’ordinanza fuori da esigenze di servizio e nel grave pregiudizio arrecato all’immagine dell’Amministrazione, integrano le cause di destituzione previste dalla disposizione; ricorre anche la reiterazione in presenza di un precedente provvedimento disciplinare per analoga infrazione.

  • art. 8 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    La disposizione riguarda la destituzione di diritto e non è applicabile quando la sanzione inflitta è la destituzione ordinaria deliberata in relazione alle fattispecie dell’art. 7.

  • art. 11 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Quando l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

    La regola della sospensione necessaria è stata ritenuta superata dal principio generale dell’autonomia temperata dei procedimenti. In ogni caso, la disposizione non operava perché i procedimenti non riguardavano gli stessi fatti e, al momento dell’avvio del procedimento disciplinare, il procedimento penale era ancora nella fase delle indagini preliminari.

  • art. 13 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    L’organo competente ad infliggere la sanzione deve tener conto dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore.

    I precedenti disciplinari e di servizio devono essere valutati ai fini della sanzione; il decorso di oltre cinque anni dal precedente illecito non ne impedisce automaticamente la considerazione.

  • art. 55-ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Il procedimento disciplinare e quello penale sono autonomi, salvo la sospensione eccezionale in presenza della particolare gravità della sanzione astrattamente applicabile e della particolare complessità dell’istruttoria o indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti. Se il procedimento penale si conclude irrevocabilmente in senso favorevole nei termini previsti dalla norma, il procedimento disciplinare può essere riaperto su istanza dell’interessato entro sei mesi.

  • art. 27, comma 2, Costituzione

    La presunzione di non colpevolezza non impedisce che gli stessi fatti siano autonomamente valutati in sede disciplinare, con finalità e standard propri, purché l’interessato non sia trattato come penalmente colpevole in caso di assoluzione o archiviazione.

  • art. 6, paragrafo 2, CEDU

    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

    La garanzia convenzionale non esclude una distinta responsabilità disciplinare fondata sui medesimi fatti, purché l’autorità non formuli anticipati giudizi di colpevolezza penale.

  • art. 7 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782

    Le condotte contestate sono state valutate anche alla luce delle disposizioni regolamentari sui doveri di condotta degli appartenenti alla Polizia di Stato.

  • art. 12 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782

    La disposizione è stata applicata per l’abuso dell’autorità derivante dalla funzione, la frequentazione di persone o ambienti non confacenti alla dignità della funzione e le frequentazioni idonee a suscitare pubblico scandalo.

  • art. 13 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782

    Impone all’appartenente alla Polizia di Stato di mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori dal servizio.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, anche per il personale della Polizia di Stato, il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e la sospensione costituisce un’eccezione, subordinata alla particolare gravità della sanzione astrattamente applicabile e alla particolare complessità dell’istruttoria o all’indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti.
  • La precedente regola di sospensione necessaria del procedimento disciplinare prevista per il personale della pubblica sicurezza deve ritenersi superata dal successivo principio generale di autonomia temperata dei procedimenti, introdotto dalla disciplina generale del pubblico impiego.
  • La sospensione del procedimento disciplinare non è necessaria quando la contestazione disciplinare riguarda condotte autonome rispetto al fatto oggetto del procedimento penale, anche se tali condotte abbiano contribuito alla successiva realizzazione dell’episodio penalmente rilevante.
  • La presunzione di innocenza non impedisce che gli stessi fatti siano valutati in un procedimento disciplinare autonomo, con finalità diverse da quelle penali e sulla base di una propria istruttoria; essa vieta tuttavia che l’amministrazione tratti l’interessato come penalmente colpevole in caso di assoluzione o archiviazione.
  • Per valutare la legittimità della destituzione di un appartenente alla Polizia di Stato è possibile considerare unitariamente una pluralità di condotte extralavorative, quando esse denotino grave carenza deontologica, abuso della qualifica, violazione dei doveri connessi allo status, uso dell’arma fuori da esigenze di servizio e grave pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione.
  • La valutazione dei precedenti disciplinari e di servizio, richiesta ai fini della determinazione della sanzione, non è preclusa dal mero decorso di oltre cinque anni dal precedente illecito, ove il precedente sia rilevante per accertare la reiterazione o la persistente riprovevole condotta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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