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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35816/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della consolidante di un gruppo societario, recuperando a tassazione un maggior reddito; in ragione dell'opzione per la tassazione di gruppo, il pagamento delle maggiori somme era stato richiesto anche alla consolidante ex art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento parziale in appello, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio le contribuenti depositavano domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con prova del pagamento degli importi dovuti e con successiva richiesta di estinzione del giudizio. La controversia in cassazione verteva quindi sulla verificazione degli effetti processuali della definizione agevolata e sulla conseguente estinzione del giudizio, non sui motivi originari di merito del ricorso dell'Agenzia, che non vengono esaminati nel provvedimento.

La decisione

La Corte ha rilevato che nessuna delle parti aveva presentato, entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 e che le contribuenti avevano documentato l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento di quanto dovuto. Ha quindi applicato il principio secondo cui, in presenza di tale dichiarazione e in mancanza di istanza di trattazione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; inoltre, poiché risultava anche l'integrale pagamento del debito rateizzato, ha qualificato la vicenda come cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di estinzione dovuta a sopravvenienze e non all'esito del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 127 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come base per l'imputazione alla consolidante del pagamento delle maggiori somme dovute nel regime di tassazione di gruppo.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La mancata presentazione, entro il termine previsto, dell'istanza di trattazione comporta l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza della domanda di definizione agevolata; se è provato anche il pagamento integrale del dovuto, si configura cessazione della materia del contendere.

  • art. 391 c.p.c.

    Indicato quale base processuale per la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che i documenti prodotti con memoria potevano essere considerati, non essendo stata eccepita la mancata notificazione nei modi di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché l'estinzione dipendeva da motivi sopravvenuti.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Fonte della disciplina di definizione agevolata applicata alla controversia.

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.

Massime di principio

  • In presenza di una valida domanda di definizione agevolata e dell'inerzia delle parti rispetto all'istanza di trattazione nel termine previsto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
  • Se, oltre alla domanda di definizione agevolata, risulta anche l'integrale pagamento del debito rateizzato, la vicenda processuale integra cessazione della materia del contendere.
  • I documenti depositati per dimostrare la definizione agevolata possono essere considerati dalla Corte se non è sollevata tempestiva eccezione sulla loro irrituale notificazione.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non sussiste quando l'estinzione del giudizio deriva da sopravvenienze estranee alla soccombenza sul ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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