Ordinanza n. 371/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 9 giugno 2026, notificata brevi manu dalla P.L. l’11 giugno u.s. (e qualche ora più tardi tramite p.e.c. dell’A.C.), con la quale il dirigente dell’Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico del Comune di -OMISSIS- ha ordinato l’immediata rimozione dell’occupazione di suolo pubblico di cui al verbale -OMISSIS- del 25/05/2026 e il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle prescrizioni di cui al permesso -OMISSIS-, nonché la chiusura del pubblico esercizio di somministrazione per un periodo di cinque giorni decorrenti dalla data di notifica e comunque fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia; - ove occorra, del verbale -OMISSIS- del 25/05/2026 e del verbale di sopralluogo del 4 giugno 2026; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di immediata rimozione dell'occupazione di suolo pubblico, ripristino dello stato dei luoghi e chiusura del pubblico esercizio per cinque giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore esercizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale con cui il dirigente dell'Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico del Comune ha ordinato l'immediata rimozione dell'occupazione di suolo pubblico contestata in un verbale della Polizia Locale, il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle prescrizioni del permesso rilasciato e la chiusura del pubblico esercizio di somministrazione per cinque giorni, con efficacia comunque fino all'adempimento dell'ordine e al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia. Sono stati impugnati, ove occorrenti, anche il verbale del 25 maggio 2026, il verbale di sopralluogo del 4 giugno 2026 e gli ulteriori atti connessi. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano di adeguato approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla chiusura del pubblico esercizio per cinque giorni, così da mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, fissata per il 23 febbraio 2027. La sospensione non riguarda il divieto assoluto di svolgere attività abusiva o eccedente rispetto a quella autorizzata e contestata nel verbale della Polizia Locale, né l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nel rispetto delle prescrizioni del permesso. Il giudice ha quindi effettuato un bilanciamento degli interessi coinvolti, senza anticipare la decisione sul merito, e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la domanda e la decisione cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un adeguato approfondimento, il giudice può sospendere parzialmente l'efficacia del provvedimento impugnato per preservare la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere limitata al solo segmento del provvedimento ritenuto suscettibile di produrre un pregiudizio immediato, lasciando efficaci gli obblighi e i divieti necessari a impedire la prosecuzione dell'attività abusiva e a garantire il ripristino dello stato dei luoghi.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può condurre alla sospensione di una sanzione temporaneamente afflittiva, come la chiusura di un pubblico esercizio, senza sospendere le misure ripristinatorie e l'obbligo di conformarsi al titolo autorizzatorio.
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