Ordinanza n. 327/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del Comune di Monteriggioni (SI) n. 1098 del 27.11.2025, avente ad oggetto “Approvazione del verbale della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 inerente il Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società Rinova s.r.l”, trasmessa in data 27.11.2025 tramite PEC, avente ad oggetto “prot.n.0018576/2025 - Determinazione n.1098 del 27/11/2025 di conclusione della CDS relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società Rinova s.r.l.”; - del verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria del 24.11.2025, trasmesso unitamente alla suddetta determinazione del Comune di Monteriggioni (SI) n. 1098 del 27.11.2025 con PEC del 27.11.2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi: - la nota del Comune di Monteriggioni (SI) del 19.11.2025, avente ad oggetto “Verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità asincrona ai sensi dell'art. 14, c. 2, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 con contestuale nuova indizione e convocazione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter, della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 49, c.5 del d.lgs. 259/03 inerente il “progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kwp per cer e p=1.009,44 kwp per er/altro a servizio della società Rinova s.r.l.”, trasmessa in data 19.11.2025 tramite PEC; - il verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria del 19.11.2025 e tutti i pareri e contributi istruttori allegati alla nota del Comune di Monteriggioni (SI) del 19.11.2025, trasmessi in data 19.11.2025 tramite PEC, e, in particolare, del parere del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, acquisito al protocollo del Comune di Monteriggioni (SI) n.0016836/2025 del 24/10/2025, avente ad oggetto “Comune di Monteriggioni (SI) - Località Le Frigge Ambito tutelato ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con D.M. 29/08/1970 -G.U. 228 del 1970 dec “Zona circostante la superstrada Siena-Firenze sita nel territorio del Comune di Monteriggioni”. Adempimenti relativi a Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i., da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona, entro il giorno 17 novembre 2025. Intervento: progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su due sezioni di p= 1.051,20 kWp per CER e p=1.009,44 kWp per CER Richiedente: Rinova S.r.l. Pratica: n. 001PAS-2025; n. 583PAE-2025 Parere di competenza”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di conclusione della conferenza di servizi e diniego della Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stata respinta la propria istanza di Procedura Abilitativa Semplificata relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico articolato in due sezioni, deducendo l'urgenza della tutela cautelare in ragione della prossima scadenza, fissata al 17 marzo 2026, della procedura competitiva Energy Release 2.0 (Cluster B), alla quale il diniego le impedirebbe di partecipare utilmente. Ha chiesto il dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell'art. 53 c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, né ha deciso la domanda cautelare, ritenendo adeguata una sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito.
La decisione
Il TAR ha qualificato la controversia come soggetta al rito abbreviato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a., applicabile alle controversie relative a procedure e provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinati dal d.lgs. 190/2024. Ha accolto l'istanza di abbreviazione dei termini proposta ai sensi dell'art. 53 c.p.a. e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha ritenuto che le esigenze di urgenza fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione del merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda cautelare. Ha fissato l'udienza pubblica per l'11 marzo 2026 e stabilito i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche, rispettivamente fino a 10, 7 e 5 giorni liberi prima dell'udienza. Ha inoltre onerato la ricorrente di notificare l'ordinanza a tutte le parti evocate e di depositare le relative ricevute di consegna nei termini indicati.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a.
controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
La controversia relativa al diniego della Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto fotovoltaico rientra nel rito abbreviato.
art. 53 c.p.a.
consente l'abbreviazione fino alla metà dei termini previsti per la fissazione di udienze o di camere di consiglio
Il giudice può abbreviare fino alla metà i termini processuali, comprese le scansioni difensive della relativa fase, quando ricorrono ragioni di urgenza.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze sottese al giudizio siano tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell'udienza di merito
Quando l'urgenza può essere soddisfatta dalla rapida trattazione del merito, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza pubblica senza accordare una distinta misura cautelare.
d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190
progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C
La disciplina dei progetti di impianti da fonti rinnovabili costituisce il presupposto sostanziale per l'applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
conferenza dei servizi decisoria
È richiamato quale fondamento della conferenza di servizi relativa al progetto, senza che l'ordinanza ne esamini la legittimità sostanziale.
art. 14-ter l. 241/1990
conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata - modalità sincrona
È richiamato quale disciplina della conferenza di servizi sincrona, senza decisione sulla validità degli atti adottati.
art. 49, comma 5, d.lgs. 259/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa della conferenza di servizi relativa al progetto, senza specifica interpretazione nell'ordinanza.
art. 53, comma 2, c.p.a.
Impone, nel caso concreto, alla parte ricorrente di notificare l'ordinanza alle parti evocate e di depositare le ricevute di consegna.
Massime di principio
- Le controversie relative a procedure e provvedimenti amministrativi concernenti progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili rientranti negli allegati A, B e C del d.lgs. 190/2024 sono soggette al rito abbreviato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. l-bis), c.p.a.
- In presenza di ragioni d'urgenza, l'abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 53 c.p.a. può riguardare anche i termini per la fissazione dell'udienza o della camera di consiglio e le scansioni difensive della relativa fase.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando l'urgenza può essere adeguatamente soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può adottare tale misura senza pronunciarsi nel merito sulla domanda cautelare.
- L'accoglimento dell'istanza di abbreviazione dei termini comporta per la parte richiedente l'onere di notificare il provvedimento alle parti evocate e di depositare tempestivamente le relative ricevute di consegna, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, c.p.a.
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