Ordinanza n. 100/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - del D.M. del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 DEL 18.12.2023, con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, come da articolo 3 stesso Decreto; in parte qua, ovvero nella parte in cui lo stesso prevede all’art. 6 comma 9 “All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”; - dei “quadri di riferimento” pubblicati il 21 maggio 2024 a 36 ore dallo svolgimento della prova preselettiva prevista ed espletata il 23.05.204; - di tutti gli avvisi degli UU.SS.RR., con i quali rispettivamente sono stati determinati, all’esito della prova preselettiva presso ciascuna Regione, il voto minimo di accesso e il numero di candidati ammessi alla prova scritta in base al numero dei partecipanti e al voto conseguito dall’ultimo degli ammessi per ogni regione. - dei rispettivi verbali e relativo voto espresso per la candidata qui ricorrente, dai quali risulta che la stessa non ha superato la prova preselettiva non avendo raggiunto il voto minimo previsto nella Regione Lombardia siccome lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26\10\2024 per l’annullamento previa sospensione: - dell’Avviso del Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico Ufficio II - Dirigenti scolastici del 2.10.2024, con cui viene fissata il calendario per lo svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto al 30.10.2024 e i relativi provvedimenti di convocazione per lo svolgimento della prova scritta in data 30.10.2024 da espletarsi per i singoli Uffici Scolastici Regionali: Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\1\2025 per l’annullamento previa sospensione: - dei decreti di ammissione alla prova orale pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali per la Liguria (prot. 20055 del 9.12.2024) e per il Veneto (prot. AOODRVE prot. 34658 del 3.12.2024); Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3\5\2025 per l’annullamento dei seguenti ulteriori e ulteriori provvedimenti adottati dai singoli Uffici Scolastici Regionali: - CALABRIAm_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0004750.13-02-2025; - EMILIA ROMAGNA m_pi.AOODRER.REGISTRO-UFFICIALEU.0007344.21-02-2025; -LIGURIA GRADUATORIA m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI(R).0000838.03-03-2025; -LOMBARDIA Elenco-Candidati-ammessi-all’orale; -LOMBARDIA ELENCO-CANDIDATI-AMMESSI-PROVA-ORALE_AVVISO_m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0012192.07-03-2025 3; -PIEMONTE ELENCO ALLEGATO al DDG 395 del 27_03_2019; - PIEMONTEm_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0003348.21-02-2025; - PUGLIA ELENCO DOC-20250218-WA0021_250218_190149; - PUGLIA m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0015155.19-02-2025; - TOSCANA AVVISO_Concl Correzione_m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002576.14-02-2025; - TOSCANA Elenco Candidati Ammessi Orale; -CAMPANIA prot m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014054.19-02-2025 -CAMPANIA ELENCO CANDIDATI AMMESSI Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21\8\2025 per l’annullamento: - del decreto n. 807 del 30.06.2025 del Dirigente Generale con cui è stata approvata la graduatoria finale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, inclusi gli esiti della preselezione, gli atti relativi alla prova scritta e orale e la graduatoria finale regionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte relativa al limite di ammissione alla prova scritta parametrato a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione e all'ammissione dei candidati a pari merito con l'ultimo ammesso. Ha inoltre contestato i quadri di riferimento pubblicati prima della prova preselettiva, gli avvisi degli Uffici scolastici regionali recanti il voto minimo e il numero degli ammessi, nonché gli atti dai quali risultava il mancato superamento della preselezione in Lombardia. Con motivi aggiunti ha impugnato il calendario e le convocazioni della prova scritta, i decreti di ammissione alla prova orale adottati da alcuni Uffici scolastici regionali, ulteriori elenchi e provvedimenti regionali relativi agli ammessi alla prova orale e, infine, la graduatoria finale della Regione Lombardia. Dalla presente ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate, considerato l'elevato numero degli stessi e le difficoltà prevedibili nel reperimento dei relativi indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. La pubblicazione deve contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di registro generale, delle parti, degli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l'elenco dei controinteressati, le informazioni per seguire il processo, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'intervento ad opponendum. Le amministrazioni devono mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, rilasciare alla ricorrente attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire sulla home page il collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato adempimento comporta l'improcedibilità del gravame. La causa è stata fissata per la discussione del merito all'udienza pubblica del 22 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare la partecipazione al giudizio dei soggetti interessati.
art. 49, commi 1 e 3, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati e consente, in presenza dei presupposti, di stabilirne le modalità, inclusa la notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base normativa per autorizzare modalità particolari di notificazione quando il numero dei destinatari o le circostanze del caso rendano difficoltosa la notificazione ordinaria.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su graduatorie o procedure concorsuali nelle quali siano presenti numerosi soggetti controinteressati, il giudice deve assicurare l'integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dalla decisione.
- L'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperire i loro indirizzi possono giustificare l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dall'obbligo di pubblicare il testo integrale degli atti processuali, l'elenco nominativo dei controinteressati e un avviso recante gli elementi essenziali del giudizio, nonché dall'obbligo di mantenere online tali contenuti fino alla definizione del giudizio di primo grado.
- Quando il giudice assegna un termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio e per il deposito della relativa prova, l'omesso o tardivo adempimento può determinare l'improcedibilità del ricorso o dell'appello.
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