Cassazione Civile, Ordinanza n. 10282/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito a causa dell'iscrizione, nel bilancio di una società terza da loro gestita, di dati ritenuti falsi e riconducibili al reato di false comunicazioni sociali. I convenuti erano stati in precedenza tratti a giudizio per tale fatto, ma poi prosciolti per prescrizione. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che, anche a voler discutere della configurabilità del falso bilancistico, la società attrice non avesse fornito una prova idonea del nesso causale tra le falsità contabili e il danno allegato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla successione di leggi penali nel tempo e sulla responsabilità aquiliana, sostenendo che il giudice di merito avrebbe indebitamente applicato la nozione di 'falso qualitativo' introdotta da riforme successive, anziché verificare la condotta secondo la disciplina vigente ratione temporis; 2) violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di valutazione delle prove, giudicato e responsabilità civile, sostenendo che il bilancio contenesse un falso materiale e non meramente qualitativo; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente preteso una prova più rigorosa del nesso causale e avrebbe trascurato le risultanze istruttorie e il giudicato formatosi su alcuni fatti storici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di una doppia conforme in fatto, e ha considerato inammissibili anche le censure di violazione di legge perché, al di là della veste formale, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. In ogni caso, la Corte ha ritenuto decisiva e autonoma la ratio della sentenza impugnata fondata sulla mancata dimostrazione del nesso causale tra il danno lamentato e le asserite falsità di bilancio: tale ratio, non scalfita dai motivi di ricorso, rendeva irrilevante anche la discussione sulla qualificazione penale del falso o sulla sua concreta configurabilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2621 c.c.
ante riforma ex d.lgs. n. 61/2002
richiamato per la disciplina del falso in bilancio vigente al tempo dei fatti allegati; la Corte rileva che la diversa qualificazione del falso elaborata in riforme successive non avrebbe comunque inciso sulla ratio decisoria civile
art. 2622 c.c.
art. 2622 c.c. e successive modifiche
richiamato come norma incriminatrice delle false comunicazioni sociali, ma la Corte afferma che, anche prescindendo dalla sua corretta applicazione in chiave penale, restava decisivo il difetto di prova del nesso causale in sede civile
art. 2043 c.c.
responsabilità extracontrattuale da fatto illecito integrante reato ex art. 2043 c.c.
base della domanda risarcitoria; la Corte ribadisce che, in tale azione, il danneggiato deve provare il nesso causale tra illecito e danno
art. 2055 c.c.
norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nella decisione
art. 2059 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella ratio della pronuncia
art. 2697 c.c.
la Corte richiama la necessità che la parte attrice dia prova del nesso causale tra falsità contabile e danno lamentato; il motivo che mira a una diversa lettura delle prove è dichiarato inammissibile
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso giudicato su alcuni fatti storici, ma non incide sull'autonoma ratio relativa al difetto di prova del danno
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a una rilettura del merito
art. 116 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte esclude che in cassazione possa chiedersi una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per affermare che, in presenza di doppia decisione conforme in fatto, è precluso il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
richiamato per qualificare i motivi di ricorso; il vizio di motivazione è dichiarato inammissibile per doppia conforme e le censure ex n. 3 sono in realtà mere contestazioni di merito
art. 392 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per denunciare violazioni nella fase di rinvio
art. 11 prel. c.c.
richiamato per sostenere l'irretroattività delle modifiche normative penali, ma la Corte considera la questione non decisiva rispetto alla ratio civile della decisione
art. 2 c.p.
richiamato in tema di successione di leggi penali nel tempo e favor rei
art. 185 c.p.
richiamato per il raccordo tra reato e obbligazione risarcitoria
art. 40 c.p.
richiamato tra le norme penali invocate
art. 41 c.p.
richiamato tra le norme penali invocate
art. 110 c.p.
richiamato tra le norme penali invocate
art. 2467 c.c.
richiamato tra le norme invocate, senza ruolo decisivo nella ratio
artt. 2423 e segg. c.c.
richiamati in relazione alla disciplina di bilancio e alla rappresentazione patrimoniale
Massime di principio
- Nel giudizio civile promosso per il risarcimento dei danni derivanti da un illecito che integra anche reato, l'attore deve provare autonomamente il nesso causale tra la condotta illecita e il danno lamentato; la mera allegazione della falsità del bilancio o della sussistenza del reato non basta.
- Se la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso per il divieto di doppia conforme, salvo le limitate ipotesi ammesse dalla legge.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura del materiale istruttorio.
- Quando una sentenza di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, non attinta dal ricorso, le ulteriori doglianze su altri profili diventano irrilevanti ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione.
- La qualificazione penale del fatto, anche quanto alla nozione di falso contabile, non è decisiva se la domanda civile è comunque respinta per difetto di prova del danno causalmente riconducibile alla condotta contestata.
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