Cassazione Penale, Sentenza n. 17706/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo alla somma di euro 19.515 rinvenuta nel locale della società. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 110 e 648-bis (richiamati nel ricorso), dell'art. 13-ter d.lgs. 385/93 e carenza radicale di motivazione (art.125 c.p.p.), contestando l'esistenza del fumus commissi delicti per il reato di riciclaggio in relazione a trasferimenti di denaro tramite sistema Hawala e sostenendo l'insufficienza delle risultanze probatorie (assenza di registrazioni video e scarsa prova di scambio di denaro nelle due occasioni contestate).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in cassazione per provvedimenti di sequestro (la censura riguardava il fumus, questione non proponibile dal terzo/interessato alla restituzione). Ha inoltre ritenuto carente l'interesse del ricorrente a impugnare poiché non è dimostrato che la somma fosse di pertinenza personale anziché della società; ha escluso che la motivazione del provvedimento impugnato fosse talmente carente da violare l'art.125 c.p.p., osservando che il Tribunale aveva indicato emergenze indiziarie rilevanti. La Corte ha ricordato che per il sequestro preventivo è sufficiente il fumus del reato e il periculum in mora. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 648-bis
Richiamate nel ricorso come norme oggetto di presunta violazione: la Corte non ha esaminato nel merito la questione di fumus relativa ai reati indicati, rilevando che il terzo non può contestare l'esistenza dei presupposti per il sequestro ma solo la titolarità/pertinenza del bene.
Citato dal ricorrente in relazione a obblighi e divieti nei trasferimenti di fondi; la Corte non ha accolto la censura perché il tema non è stato ritenuto idoneo a instaurare i motivi di cassazione proponibili dal terzo interessato al sequestro.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento: la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente, con indicazione di emergenze indiziarie, e ha escluso che sussista una carenza così radicale da configurare vizio di motivazione ai fini di cassazione.
principio sul sequestro preventivo (giurisprudenza)
La Corte ribadisce che per l'adozione del sequestro preventivo è sufficiente il fumus del reato e il periculum in mora, mentre la verifica della presenza di gravi indizi di colpevolezza e dell'elemento soggettivo è estranea all'adozione della misura reale.
Massime di principio
- Chi chiede la restituzione di beni sequestrati come terzo o in qualità non proprietaria non può in cassazione contestare l'esistenza del fumus del reato: può soltanto provare la propria titolarità o l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato.
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge (error in iudicando/procedendo) o per vizi di motivazione così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice; censure meramente probatorie o sul fumus sono inammissibili se proposte da chi non può contestare la misura nel merito.
- Per disporre un sequestro preventivo non è necessario dimostrare gravi indizi di colpevolezza: è sufficiente il fumus del reato e il periculum in mora.
- L'assenza di singole evidenze (es. videoregistrazioni) non esclude automaticamente il fumus se ricorrono altre emergenze indiziarie ritenute dal giudice; la valutazione complessiva delle risultanze di polizia giudiziaria può giustificare il sequestro.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (ammende) come misura di deterrenza per impugnative infondate.
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