Sentenza del 19/12/2019 n. 33921 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Ancona Entrate S.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007, ritenendo sussistente una duplicazione d'imposizione su alcuni mappali. I motivi riguardavano, principalmente, la mancata notificazione degli atti di appello e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; in subordine, l'omesso esame dell'idoneità di una dichiarazione ICI del 1999 e la violazione delle norme sulla dichiarazione e rettifica della base imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato il 28 settembre 2015, oltre il termine lungo previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., rispetto alla sentenza pubblicata il 21 gennaio 2014. Non era applicabile l'eccezione prevista dal comma 2 dello stesso articolo: Ancona Entrate, pur non avendo partecipato al giudizio di appello, era certamente a conoscenza del processo perché aveva partecipato al primo grado. La Corte ha quindi ritenuto non sufficiente la dedotta nullità della notificazione dell'appello per superare il termine di impugnazione. Ancona Entrate è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Il termine di decadenza lungo non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre anche se la sentenza non è stata notificata. L'eccezione che consente di superarlo richiede la prova di una totale mancata conoscenza del processo dovuta a vizi della citazione introduttiva o degli atti indicati dalla norma. La mancata conoscenza del solo giudizio di appello non è sufficiente quando la parte conosceva già il processo di primo grado.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti da Ancona Entrate, relativi a violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di un fatto decisivo. Tali motivi non sono stati esaminati nel merito perché il ricorso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 10 e 11
Norme ICI richiamate dalla ricorrente in relazione all'obbligo dichiarativo e alle modifiche dei dati ed elementi dichiarati che comportino una diversa imposta. La Corte non ha valutato la questione sostanziale, poiché ha definito il giudizio per tardività del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012
Prevede, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata notificazione o la mancata conoscenza dell'appello non consente automaticamente di impugnare la sentenza oltre il termine lungo: occorre dimostrare di non aver avuto alcuna conoscenza del processo.
- Chi ha partecipato al giudizio di primo grado è normalmente considerato a conoscenza della controversia; la successiva contumacia in appello non basta, di regola, a ottenere la rimessione in termini.
- Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione risponde all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e deve essere rispettato anche quando la sentenza non sia stata notificata.
- Prima di discutere i motivi sostanziali o tributari, è essenziale verificare tempestività, notificazioni e condizioni di ammissibilità dell'impugnazione: un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- In caso di impugnazione dichiarata inammissibile possono conseguire la condanna alle spese e l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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