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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario promosso dal contribuente innanzi al Giudice di Pace di Roma, definito in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con rigetto dell'impugnazione e condanna alle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione censurando, con un primo motivo, la statuizione sulle spese di lite: ha sostenuto che la condanna fosse erronea perché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si era costituita e l'Ufficio del Giudice di Pace era comparso tramite funzionario delegato, non tramite avvocato; ha inoltre dedotto che, in tale assetto, non sarebbero liquidabili diritti e onorari e che comunque vi erano giusti motivi per compensare le spese, data la complessità e novità delle questioni. Con un'ulteriore domanda ha chiesto la condanna del controricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., assumendo che la pretesa di spese avesse avuto contenuto ingannevole e avesse indotto l'erronea liquidazione da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la condanna del contribuente alle spese del giudizio tributario, osservando che la disciplina speciale del processo tributario prevede, nelle varie formulazioni succedutesi, la ripetibilità delle spese in favore dell'ente impositore o dell'agente della riscossione anche quando assistiti da propri funzionari, con liquidazione parametrata al compenso degli avvocati e riduzione del venti per cento. Ha inoltre affermato che la mancata compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati. La domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata dichiarata assorbita. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La censura sulla compensazione delle spese non è accoglibile quando mira a sindacare una valutazione discrezionale del giudice di merito; la decisione di non compensare non richiede un'espressa motivazione sul mancato uso del potere discrezionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato evocato quale vizio di violazione di legge per contestare la regolazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È stato evocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta assorbita dal rigetto del motivo principale.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    L'irritualità della notificazione via PEC non comporta nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza del destinatario.

  • art. 248 d.P.R. 115/2002

    Il termine di trenta giorni per l'invito al pagamento del contributo unificato è stato considerato ordinatorio e non perentorio.

  • art. 10 d.P.R. 115/2002

    È stato letto come rinvio recettizio alla tabella B allegata al d.P.R. 642/1973 per l'individuazione delle esenzioni dal contributo unificato.

  • art. 23, comma 40, L. 689/1981

    L'esenzione prevista per l'opposizione a ordinanza-ingiunzione non si estende ai giudizi di opposizione ex artt. 615 e 616 c.p.c.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto alla riscossione del contributo unificato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2943 c.c.

    La notifica dell'invito al pagamento è idonea a interrompere la prescrizione del credito.

  • art. 1219 c.c.

    L'invito al pagamento è qualificato come atto di costituzione in mora del debitore, con effetti interruttivi della prescrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sono ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le spese possono essere liquidate in favore dell'ente impositore o dell'agente della riscossione anche quando la difesa sia svolta da propri funzionari, secondo una disciplina speciale che si è mantenuta costante nelle successive modifiche legislative.
  • La determinazione della compensazione delle spese processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione come violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
  • La notifica di un atto a mezzo PEC non è nulla se, pur in presenza di un'irritualità formale, il destinatario abbia comunque conseguito la conoscenza dell'atto e lo scopo legale della notificazione sia stato raggiunto.
  • Nel contenzioso tributario, l'invito al pagamento del contributo unificato può interrompere la prescrizione del credito ed è idoneo a costituire in mora il debitore.
  • L'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista per una specifica tipologia di opposizione non è estensibile analogicamente a riti diversi, anche se contigui sul piano funzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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