Sentenza n. 578/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza n. 44 del 5 giugno 2024 del Sindaco del Comune dell’Aquila, emessa ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e “finalizzata alla raccolta ed all’avvio ad operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati all’interno del sito industriale ‘Ex Otefal’, in Via degli Opifici, snc, località Bazzano, L’Aquila”, con la quale è stato ordinato alla Curatela Fallimentare della Framiva Metalli s.r.l., alla AL.TEK. s.r.l, e alla Luxe Coat s.r.l. “di provvedere alla raccolta ed all’avvio ad operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti all’interno del sito industriale ‘Ex Otefal’ ed al ripristino dello stato dei luoghi per il tramite di Ditte specializzate, entro e non oltre n. 60 (sessanta) gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento”; - dell’ordinanza n. 56 del 21 giugno 2024 del Sindaco del Comune dell’Aquila, con la quale è stato prorogato il termine di esecuzione di cui all’ordinanza n. 44 del 5 giugno 2024; - di ogni altro atto o provvedimento alle stesse presupposto, conseguente e connesso, ivi incluse, in quanto menzionate nelle premesse dell’ordinanza n. 44 del 5 giugno 2024, la nota ARTA del 23 novembre 2020, la relazione di controllo straordinario resa all’ARTA prot. n. 53840/2023, acquisita al protocollo del Comune dell’Aquila al n. 121983/2023 con i relativi allegati, l’avvio del procedimento trasmesso dal Comune dell’Aquila in data 8 marzo 2024 e la nota 13 agosto 2024, nella parte in cui non ha accolto integralmente l’istanza di accesso agli atti del 3 luglio 2024, come specificato nell’istanza di accesso formulata ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Curatela del Fallimento Framiva Metalli s.r.l. in data 6 novembre 2024: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale; - del resoconto del tavolo tecnico della Regione Abruzzo del 7 febbraio 2024, richiamato nell’ordinanza sindacale n. 44 del 2024 e conosciuto in data 13 agosto 2024; - dell’ordinanza n. 88 del 7 ottobre 2024 del Sindaco del Comune dell’Aquila, con la quale è stato ulteriormente prorogato il termine di esecuzione di cui all’ordinanza n. 44 del 2024, per come modificato dall’ordinanza n. 56 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze sindacali che imponevano alla curatela fallimentare e ad altre società la raccolta, il recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati nel sito industriale e il ripristino dello stato dei luoghi, con successive proroghe del termine di esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela fallimentare ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 44 del 5 giugno 2024, la proroga n. 56 del 21 giugno 2024, la successiva proroga n. 88 del 7 ottobre 2024 e gli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative, per la mancata espressa replica alle osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento. In secondo e terzo luogo ha dedotto difetto di motivazione, carenza di istruttoria e difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere responsabile dell'abbandono dei rifiuti, di non avere mai acquisito la proprietà dell'area e di non essere stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impresa. Secondo la curatela, gli obblighi di rimozione avrebbero dovuto gravare esclusivamente sull'attuale proprietaria dell'area. Con motivi aggiunti sono stati riproposti i medesimi vizi e impugnati anche il resoconto del tavolo tecnico regionale e l'ordinanza di ulteriore proroga. La domanda incidentale di accesso agli atti è stata definita con separata ordinanza, che ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo l'ostensione documentale da parte del Comune.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che, alla luce dell'articolo 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria, la responsabilità ambientale della curatela fallimentare discenda dalla disponibilità materiale e dal rapporto gestorio sugli immobili del compendio aziendale sui quali insistono i rifiuti. Tale responsabilità non richiede né che la curatela abbia prodotto i rifiuti, né che sia stata autorizzata all'esercizio provvisorio, né che sia proprietaria dell'area o titolare di un diritto reale o personale di godimento, né l'accertamento di una condotta dolosa o colposa di abbandono. È sufficiente che la curatela, quale amministratrice del patrimonio fallimentare, abbia acquisito la detenzione degli immobili nell'ambito della procedura e sia quindi tenuta a provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti nel compendio. Nel caso concreto, la presenza dei rifiuti sugli immobili nella disponibilità del fallimento risultava dal carteggio tra curatela, custode e proprietari, dalla richiesta di autorizzazione alla vendita di parte dei beni e dalla relazione di stima, che descriveva rifiuti, materiali potenzialmente tossici e fusti di sostanze non precisate. Quanto al difetto di motivazione e di istruttoria, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sull'accertata presenza di un deposito incontrollato di rifiuti. La mancata espressa replica alle osservazioni procedimentali non ha determinato l'illegittimità dell'ordinanza, essendo stata correttamente individuata la responsabilità ambientale della curatela. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, per complessivi euro 6.000 oltre accessori, di cui euro 3.000 in favore del Comune dell'Aquila e euro 3.000 in favore della società costituita.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa
L'obbligo di rimozione e ripristino può gravare sulla curatela fallimentare quale detentrice e amministratrice degli immobili sui quali insistono i rifiuti; per tale responsabilità non è necessario dimostrare che la curatela abbia prodotto o abbandonato i rifiuti, né che sia proprietaria dell'area o titolare di un diritto di godimento.
art. 7 l. 241/1990
La mancata espressa replica alle osservazioni del destinatario non comporta l'illegittimità del provvedimento quando la motivazione dell'ordinanza risulti comunque sufficiente a fondare la responsabilità ambientale accertata.
artt. 87 e seguenti legge fallimentare
L'inventario dei beni della procedura costituisce il momento attraverso il quale la curatela acquisisce la disponibilità materiale e la detenzione degli immobili del compendio fallimentare, assumendo i correlati obblighi ambientali.
art. 104 legge fallimentare
La mancata autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa non esonera la curatela dagli obblighi di rimozione dei rifiuti presenti sugli immobili detenuti e amministrati nell'ambito della procedura fallimentare.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda incidentale di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, dopo l'integrale ostensione documentale sopravvenuta.
Massime di principio
- Ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, la curatela fallimentare che acquisisce la disponibilità materiale e il potere di amministrazione degli immobili del compendio fallimentare sui quali insistono rifiuti è tenuta alla loro rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi, con imputazione dei costi alla massa fallimentare.
- L'obbligo ambientale della curatela fallimentare non presuppone che essa abbia prodotto o abbandonato i rifiuti, che sia proprietaria dell'area o titolare di un diritto reale o personale di godimento, né che sia stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impresa.
- La responsabilità ambientale della curatela quale detentrice degli immobili deriva da un presupposto oggettivo di disponibilità materiale e di rapporto gestorio sul bene e prescinde dall'accertamento di una condotta dolosa o colposa della curatela nell'abbandono dei rifiuti.
- La motivazione dell'ordinanza ex articolo 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 può ritenersi sufficiente quando individui l'accertata presenza di un deposito incontrollato di rifiuti e la riferibilità dell'obbligo al soggetto che detiene e amministra gli immobili; la mancata replica analitica alle osservazioni procedimentali non determina, da sola, l'illegittimità dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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