Sentenza n. 2995/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3888/2025, depositata e resa pubblica il 19.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5456/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.06.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 3888/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione dei relativi buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza allegare specifiche ragioni ostative all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, corrispondendo al ricorrente quanto dovuto. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Ministero e liquidato in 500 euro. È stata inoltre fissata una penalità di mora, parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Sussistano, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento e fissare una penalità di mora quando ne ricorrano i presupposti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale
La penalità di mora può essere parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta; ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997
L’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, il giudicato è documentato mediante certificazione della cancelleria e l’amministrazione è rimasta inadempiente dopo la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al giudicato entro un termine assegnato, indicando anche gli atti concreti necessari per assicurare il soddisfacimento della posizione riconosciuta dal titolo.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una specifica istanza della parte e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’attività commissariale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; può essere parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
- La penalità di mora cessa quando il commissario ad acta si insedia oppure quando l’amministrazione adempie, se l’adempimento interviene anteriormente.
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