Cassazione Penale, Sentenza n. 30986/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GUP di Nola che lo aveva condannato, a seguito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 660 c.p., alla pena di euro 229,33 di ammenda concesse le circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo deduceva l'estinzione del reato per remissione della querela; con gli altri due motivi denunciava inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo e all'elemento soggettivo (dolo specifico). Il ricorrente documentava che la persona offesa aveva rimosso la querela e che l'accettazione della remissione da parte dell'imputato era intervenuta il 18/03/2025, cioè durante il termine utile per proporre ricorso per cassazione (ricorso depositato il 21/03/2025).
La decisione
La Corte ha rilevato che risultano in atti sia la remissione della persona offesa sia l'accettazione dell'imputato (anche tramite procuratore speciale) e che il reato è procedibile a querela di parte. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela, richiamando la giurisprudenza che ammette il ricorso in Cassazione finalizzato a introdurre nel processo la remissione intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione. In difetto di diversa pattuizione, le spese sono state poste a carico del querelato; la Corte ha quindi condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che ha qualificato il fatto per cui il ricorrente era stato condannato; dalla sentenza emerge che si tratta di reato procedibile a querela di parte, pertanto estinguibile con remissione della querela.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
Principio richiamato secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela accettata dall'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza di condanna.
- È possibile proporre ricorso in Cassazione al solo fine di far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché la remissione sia avvenuta entro il termine utile per proporre l'impugnazione e sia corredata di prova dell'accettazione dell'imputato.
- L'accettazione della remissione può essere resa anche tramite procuratore speciale; occorre documentarla negli atti per ottenere l'effetto estintivo.
- Quando il reato si estingue per remissione di querela, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio; le spese processuali, in difetto di diverso accordo, sono poste a carico del querelato.
- Se esistono altri motivi di impugnazione (es. vizio di motivazione su elementi oggettivi o soggettivi), tali motivi restano teoricamente valutabili, ma perdono efficacia pratica se il reato è stato estinto per remissione della querela intervenuta nei termini.
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