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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07571/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento per maggiore IRES relativa all’anno d’imposta 2014, emessa a seguito di controllo automatizzato e collegata al diniego dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La società sosteneva di essere una holding di partecipazione che deteneva quasi esclusivamente la partecipazione di maggioranza in una società immobiliare costituita per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione e trasformazione di un immobile storico; deduceva che l’assenza di redditività dipendeva da un lungo contenzioso con l’originario proprietario dell’immobile e da vicende ostative oggettive, e non da una scelta imprenditoriale di inattività. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, sostenendo che la nozione di impossibilità di conseguire i ricavi minimi dovesse essere intesa in senso economico, alla luce delle concrete condizioni di mercato, e che la CTR avesse errato nel non riconoscere tali circostanze come idonee a superare la presunzione di non operatività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto la formale veste della violazione di legge, la società sollecitasse in realtà una rivisitazione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulle circostanze addotte a giustificazione della mancata redditività. La sentenza impugnata, infatti, aveva esaminato compiutamente i fatti e li aveva reputati non idonei a dimostrare una situazione oggettiva di inoperatività non dipendente dalla volontà dell’imprenditore, confrontandosi con il contesto concreto e con le effettive condizioni di mercato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disciplina sulle società non operative si fonda su una presunzione relativa di inoperatività; può essere superata solo provando situazioni oggettive, non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi previsti. La nozione di impossibilità va intesa in senso economico, avendo riguardo alle effettive condizioni di mercato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • d.l. / controllo automatizzato

    È richiamato solo come modalità di formazione della pretesa erariale; non viene svolta un’interpretazione autonoma della norma nel provvedimento.

Massime di principio

  • La presunzione di non operatività delle società non operative ha natura relativa e può essere superata con prova di circostanze oggettive impeditrici della normale redditività, estranee alla volontà dell’imprenditore.
  • La nozione di impossibilità di conseguire i ricavi minimi non va letta in senso assoluto, ma in termini economici, con riferimento alle concrete condizioni di mercato.
  • In cassazione non è consentito censurare, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, una decisione che abbia effettivamente valutato i fatti e i documenti; la doglianza è inammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Il giudice di merito, per ritenere superata o meno la presunzione di non operatività, deve confrontarsi con il contesto concreto dell’attività d’impresa e verificare la reale idoneità delle circostanze allegate a giustificare il mancato raggiungimento della redditività legale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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