Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto pluriaggravato (impossessamento di beni da due autovetture nel parcheggio dell'ospedale Versilia) e resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo lamenta vizi della motivazione relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d'appello si è limitata a riprendere le considerazioni del primo giudice senza una valutazione autonoma delle ragioni ostative alla concessione della diminuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità (a-specificità) ex art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), rilevando che il motivo del ricorrente non ha adeguatamente confrontato le argomentazioni del giudice impugnato e si è limitato a posizioni generiche e incongruenti rispetto al compendio probatorio. In via di merito la Corte ha osservato che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era sufficientemente esplicativa: la Corte di appello ha richiamato i numerosi precedenti specifici dell'imputato e il suo comportamento processuale (violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Richiamato come norma che ha disciplinato modalità di svolgimento dell'udienza (richiesta di svolgimento ai sensi della norma durante il procedimento).
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Base normativa per l'inammissibilità del ricorso per motivi generici o aspecifici: la mancata specificità e la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure poste a fondamento dell'impugnazione determina l'inammissibilità.
art. 62-bis c.p. (riformato dal d.l. 23/05/2008, n.92, conv. in L. 24/07/2008, n.125)
art. 62-bis c.p.; riforma d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n.125
Richiamato per la regola secondo cui, dopo la riforma, lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle per assenza di elementi positivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per profili di colpa del ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per imporre il pagamento di euro 3000,00.
Massime di principio
- Per impugnare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è necessario un motivo specifico che confronti direttamente e in termini puntuali le ragioni del giudice; argomentazioni generiche o ripetitive sono suscettibili di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Il giudice non è tenuto a valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti; il mancato riconoscimento delle attenuanti può fondarsi sull'assenza di elementi positivi significativi.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, lo stato di incensuratezza non garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche; precedenti penali specifici e comportamenti processuali (es. violazione di misure cautelari) pesano negativamente.
- Un ricorso di cassazione poco circostanziato o scollegato dal compendio probatorio può non solo essere dichiarato inammissibile, ma anche comportare sanzioni economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende) se l'inammissibilità deriva da profili di colpa.
- Nelle ipotesi di denegata diminuente, il difensore deve indicare chiaramente quale punto della motivazione impugnata sarebbe erroneo o insufficiente e spiegare, con riferimenti agli atti, perché la valutazione del giudice non sia congrua.
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