Sentenza del 13/05/2015 n. 2739 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Sottoscrizione dell'atto impositivo - Prova dei poteri di firma - Mancata produzione - Annullamento dell'atto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo. La mancata prova, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'atto impedisce di considerare valido l'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato che l'atto fosse stato sottoscritto dal capo dell'ufficio titolare oppure da un funzionario appartenente alla carriera direttiva munito di delega. L'Amministrazione non ha depositato la documentazione necessaria a provare i poteri di firma del sottoscrittore.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato. Se l'Amministrazione non prova la titolarità o la delega del potere di firma, l'atto è nullo.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta specificamente i poteri di firma del soggetto che ha sottoscritto un atto impositivo, l'Amministrazione deve fornire la prova della sua legittimazione.
- La documentazione relativa alla titolarità dell'ufficio o alla delega di firma può essere determinante per la validità dell'avviso di accertamento.
- L'assenza o la mancata produzione della prova dei poteri di sottoscrizione può comportare l'annullamento dell'atto, in applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.
- La contestazione deve essere riferita alla concreta legittimazione del firmatario; non è sufficiente una doglianza generica sulla regolarità dell'atto.
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